Se il creditore fa di tutto per non farsi pagare

DiRaffaele Boccia

Se il creditore fa di tutto per non farsi pagare

Gentilissimo Avvocato, qualche mese firmai una cambiale. Sulla cambiale vi era anche la domiciliazione bancaria dove indicavo una banca presso la quale avrei gradito pagare l’importo. Andato in banca, non reperivo la cambiale, pertanto non potevo pagarla. Interpellato il creditore, questi mi diceva che la cambiale era presso un notaio e non era stata messa all’incasso al domicilio indicato da me nel titolo, e non mi forniva ne il nome ne tantomeno l’indirizzo del notaio. Questo per motivi di una sicura rivalsa nei miei confronti. Come posso fare per liberarmi dell’obbligazione e non correre rischi per un eventuale protesto? (Antonio, email)

 

L’art.1 della legge cambiaria (REGIO DECRETO 5 DICEMBRE 1933, n. 1669) prescrive che, tra gli altri elementi essenziali,
la cambiale debba riportare l’indicazione del luogo di pagamento.

L’art.44  stabilisce, poi, che “la cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo”. 

Dunque, il creditore non l’ha messa in condizione di adempiere alla sua obbligazione. Evidentemente, come mi conferma, ha interesse a rimanere ed apparire ancora suo creditore.

Per liberarsi dell’obbligazione potrebbe ricorrere alla procedura di offerta reale prevista dagli artt.1209 e seguenti del codice civile.

Essa consiste nell’offrire il pagamento presso il domicilio del creditore a mezzo ufficiale giudiziario, a cui dovrà consegnare la somma dovuta, oltre interessi, spese e quant’altro.

Con l’offerta reale, lei sarà liberato dalla sua obbligazione, non matureranno più interessi per il creditore e dal verbale redatto dall’Ufficiale risulterà il pagamento. Eventualmente, può chiedere all’U.G. che gli venga consegnata la cambiale.

Nel caso in cui, poi, dovesse emergere un protesto a suo carico, esso, da quello che mi dice, dovrebbe considerarsi illegittimamente elevato, e come tale potrebbe essere contestato e fatto dichiarare, appunto, illegittimo, con possibilità di richiedere un risarcimento dei danni eventualmente subiti. A tal scopo, sarebbe opportuno ottenere dalla banca domiciliataria una attestazione che certifichi la mancata presentazione della cambiale.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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