Processo esecutivo: cosa cambia dal 12 dicembre 2014

DiRaffaele Boccia

Processo esecutivo: cosa cambia dal 12 dicembre 2014

esecuzioni immobiliPubblichiamo la nota trasmessa dall’U.N.E.P. presso il Tribunale di Nola in relazione alle novità introdotte dal D.L. 12 settembre 2014 n.132 al processo esecutivo,  in vigore da oggi 12 dicembre 2014 

nota a cura del Dott. Francesco Miele

Sommario

1.-PIGNORAMENTO MOBILIARE (art. 518 comma 6° c.p.c.).

2.-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (art. 543 c.p.c.).

3.-PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (art. 557 c.p.c.).

4.-PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI (art. 521 – bis c.p.c.).

5.-RICERCA CON MDALITA’ TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE (art. 492 bis c.p.c.)
***
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative al processo esecutivo, emanate con il D.L. 132/2014, conv. in L. 162/14, e con decorrenza dal 12/12/2014, adempimenti prima gravanti sull’ufficio N.E.P. dovranno essere curati, entro termini perentori, dall’Avvocato richiedente.

1.-PIGNORAMENTO MOBILIARE (Art. 518 comma 6° c.p.c.).
L’avvocato richiedente dovrà provvedere a ritirare preso l’U.N.E.P. titolo, precetto e verbale di pignoramento al fine di procedere al deposito presso la cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione. Il deposito dovrà avvenire, a pena di inefficacia del pignoramento, entro 15 gg. dalla data di consegna dei predetti atti da parte dell’UNEP all’avvocato richiedente.
La comunicazione di cortesia inviata agli Avvocati dall’UNEP di Nola attraverso il software GSU non fa decorrere alcun termine processuale ma è utile per conoscere la data di disponibilità dell’atto presso l’ufficio onde curare il ritiro e procedere ai successivi adempimenti di legge
(cfr. nota convegno patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola in collaborazione con l’ U.N.E.P., del 28/11/2014, pubblicata su www.iussit.com ).
In cancelleria andrà depositato copia della documentazione di cui innanzi, la cui conformità all’originale è attestata dall’avvocato del creditore, ai soli fini degli adempimenti richiesti ex lege. E altresì necessario depositare la nota di iscrizione a ruolo (rif. Art. 518 c.p.c.). Il contributo unificato verrà corrisposto in base alle disposizioni dettate dall’art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, come novellato .
A decorrere dal 31 marzo 2015, l’iscrizione a ruolo e il deposito degli atti dovrà eseguirsi esclusivamente con modalità telematica e attestazione del difensore della conformità delle copie agli originali (art. 16 bis c. II DL 179/2012).
Qualora il pignoramento sia divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine di 15 gg. il creditore, entro 5 gg. dalla scadenza del termine, dovrà dichiararlo al debitore mediante atto notificato (cfr. art 164 ter, Disp. Att. c.p.c.)

2.-PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (Art. 543 c.p.c.)
L’avvocato richiedente dovrà provvedere a ritirare solo l’originale dell’atto di citazione con pedissequo verbale di pignoramento (posto che titolo e precetto sono già nella sua disponibilità materiale secondo la prassi in uso presso l’UNEP di Nola) e procedere all’iscrizione a ruolo entro 30 gg. dalla consegna da parte dell’UNEP, a pena di inefficacia del pignoramento.
Anche in tale caso andrà depositata la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi dell’atto di citazione, con annesso verbale, del titolo e del precetto. La conformità è attesta dall’avvocato.
Il deposito in cancelleria oltre il termine di 30 gg. fa perdere efficacia al pignoramento.
L’atto di pignoramento non dovrà più contenere la citazione a comparire del terzo, a cui l’atto va notificato ai soli fini della dichiarazione di quantità, ma del solo debitore.
L’atto potrà essere notificato al terzo anche a mezzo del servizio postale (essendo stata eliminata la dizione personalmente, cfr. art. 543 comma 1°)
Si precisa, inoltre, che l’art. 26 bis ha spostato la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione che si radica dinnanzi al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (dunque non più il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore). Se il debitore è una delle pubbliche amministrazioni, indicate dall’art. 413 comma 5° c.p.c., e slavo quanto disposto da leggi speciali, è competente il giudice del luogo ove il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Qualora il pignoramento sia divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine di 30 gg. il creditore, entro 5 gg. dalla scadenza del termine dovrà dichiararlo al debitore e al terzo mediante atto notificato (cfr. art 164 ter, Disp. Att. c.p.c).

3.-PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (Art. 557 c.p.c.)
L’avvocato richiedente dovrà provvedere a ritirare solo l’originale dell’atto di pignoramento immobiliare (posto che titolo e precetto sono già nella sua disponibilità materiale secondo la prassi in uso presso l’UNEP di Nola) e procedere all’iscrizione a ruolo entro 15 gg. dalla consegna da parte dell’UNEP, a pena di inefficacia del pignoramento.
Non essendo stato modificato l’art. 555 comma 3°, ed essendo tale modalità alternativa richiamata dall’art. 557 comma 2°, la trascrizione del pignoramento presso l’Agenzia del Territorio competente, al fine di evitare inutili lungaggini, sarà curata dal creditore istante, secondo le modalità già in uso, posto che non vi è la conservatoria dei RR.II. nell’ambito del circondario del Tribunale di Nola e tenuto conto che per il deposito della nota di trascrizione non vi sono termini perentori da osservare, ciò anche al fine di salvaguardare la celerità della trascrizione nell’interesse del creditore.
Anche in tal caso andrà depositata la nota di iscrizione a ruolo con copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto. La conformità all’originale è attesta dall’avvocato.
Il deposito in cancelleria oltre il termine di 15 gg. fa perdere efficacia al pignoramento.
Se il pignoramento diviene inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine di 15 gg. il creditore, entro 5 gg. dalla scadenza del termine dovrà dichiararlo al debitore mediante atto notificato (cfr. art 164 ter, Disp. Att. c.p.c.), anche al fine di procedere alla cancellazione della trascrizione.

4.-PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI ( Art. 521 – bis c.p.c..
Il pignoramento si esegue mediante atto notificato al debitore, e successiva trascrizione, contenete espressa indicazione degli estremi indicati dalla legge speciale per l’iscrizione al PRA e gli si fa l’ingiunzione di prevista dall’art. 492 c.p.c..
Per quanto attiene agli “estremi indicati dalla legge speciale per l’iscrizione al PRA” si rinvia per una più attenta disamina al RDL 436/27, L. 187/90 e al D.M. 514/92, consultabili attraverso il sito dell’ACI. Inoltre si segnalano la nota prot. N. 5504 del 22/09/2014 e la nota prot. N. 6833 del 18/11/2014, entrambe dell’A.C.I., e consultabili in rete, che delineano le modalità operative di accesso alla banca dati PRA e della trascrizione del pignoramento da parte dell’avvocato.
La legge prevede che il pignoramento deve contenere l’intimazione a consegnare entro 10 gg. i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie operante nel territorio del circondario.
Si rappresenta al riguardo che allo stato non vi è un I.V.G. autorizzato ad operare nell’ambito del circondario del Tribunale di Nola e pertanto si attendono istruzioni da parte degli organi istituzionali preposti, anche al fine di disporre in ordine alla custodia e successiva vendita.
Consulta l’elenco degli istituti autorizzati ad operare al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_26.wp Non si ritiene pertanto opportuno dilungarsi sulla disamina della norma.

5.-RICERCA CON MDALITA’ TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE. (Art. 492 bis c.p.c.)
In merito alle ricerche telematiche previste dalla riforma, per la cui disamina più approfondita si rinvia all’art. 492bis c.p.c., giova in questa sede osservare che la concreta operatività della norma è subordinata all’emanazione del decreto di attuazione da emanarsi di concerto tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la Privacy (art. 155 quater Disp. Att. Cpc). Pertanto, nell’immediato la norma, se pur valida, è inefficace. Ad ogni modo la fase di impulso è demandata all’avvocato il quale dovrà formalizzare apposita istanza al Presidente del Tribunale al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso. L’istanza dovrà contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax. La PEC, la cui indicazione è prevista dalla norma, in aggiunta alle altre indicazioni, dovrà essere indicata ai soli fini della dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c. La parte che fa istanza a norma dell’art. 492 bis c.p.c. è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato pari ad euro 43 e non è tenuta al pagamento delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del T.U. in materia di spese di giustizia.
– –
CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PERSONALE UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA E DEL DIRIGENTE DOTT. ANTONIO NAPPI DI RITORNARE SULLE PROBLEMATICHE SOTTESE, ANCHE A SEGUITO DEGLI INDIRIZZI CHE CI VERRANNO FORNITI DAI MAGISTRATI ASSEGNATI ALL’UFFICIO ESECUZIONI DEL TRIBUNALE, SI SEGNALA CHE PRESSO L’U.N.E.P. E’ STATA ISTITUITA UNA COMMISSIONE STUDIO AL FINE DI FAVORIRE LA PIENA APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME.
Nola, 5 dicembre 2014
Dott. Francesco Miele Funzionario UNEP – Nola (NA)

Print Friendly, PDF & Email

Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

Lascia una risposta