Equitalia: cartelle vecchie annullate d’ufficio

DiRaffaele Boccia

Equitalia: cartelle vecchie annullate d’ufficio

cartella di pagamentoNo, non ci riferiamo alle cartelle pazze, ma a cartelle di pagamento relative a ruoli resi esecutivi prima del 31/12/1999.

E’ quanto previsto dalla recente legge di stabilità in una disposizione (comma 527 dell’art.1) di cui i media hanno dato interpretazione a volte distorta.

Ebbene, la legge finanziaria ha stabilito che per quanto riguarda cartelle di pagamento il cui importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, non superi i 2.000 euro, riferendosi a ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esse vanno annullate d’ufficio, senza necessità di ricorso alcuno da parte del contribuente.

Il provvedimento deve essere assunto dall’ente creditore decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità, e quindi dal 1° luglio 2013.

Dopo questa data, è opportuno richiedere un estratto della propria posizione all’Equitalia per accertarsi dell’avvenuta cancellazione.

Lo ripetiamo, però. Si tratta solo di debiti molto vecchi, quindi sorti prima del 1999, e i cui ruoli siano stati resi esecutivi non oltre il 31 gennaio di quell’anno.

Ai fini dell’applicazione della norma in esame e del raggiungimento del limite di € 2.000, non dovranno considerarsi le somme richieste dal concessionario a titolo di aggio o di spese esecutive.

 

La norma in esame (Legge 24.12.2012 n° 228, art. 1 comma 527)

“Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere”.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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