Patente a punti: ogni decurtazione va comunicata all’interessato

DiRaffaele Boccia

Patente a punti: ogni decurtazione va comunicata all’interessato

Ogni decurtazione di punti dalla patente va singolarmente comunicata al trasgressore: è quanto stabilito dal TAR Campania con la sentenza del 13 settembre 2010 n.17400.
In sostanza, l’anagrafe nazionale non potrà procedere a comunicazioni cumulative di decurtazione punti relative a diverse violazioni nel tempo.

Una tale condotta posta in essere dalla PA è da ritenersi illegittima in quanto contraria al dettato dell’art.126 bis del Codice della strada ed alla ratio sottesa al meccanismo della patente a punti, che è quello di educare l’utente della strada ad un corretto comportamento, ed è, inoltre, lesiva del diritto dell’automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero del punteggio tolto.

Così, in particolare, il giudice amministrativo: “[…] la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero, al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l’eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente”.

Ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi e nei modi indicati dalla normativa, sia la decurtazione dei punti, sia una autonoma e specifica comunicazione al contravventore, in modo da consentire allo stesso di riparare alla violazione commessa nei modi previsti dalla normativa in materia.

la norma in questione

art.126-bis comma 3.

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

2 Commenti finora

saraPubblicato il10:56 pm - Dic 23, 2010

GRAZIE DELLA SEGNALAZIONE…MA alla fattispecie oggetto della sentenza del tar campano non è secondo lei assimilabile anche il caso di due comunicazioni di decurtazione punti ravvicinate? nello specifico propongo ricorso avverso due verbali, perdo entrambi,il primo a gennaio il secondo a luglio..ora so che arriverò a zero punti..ma se lacomunicazione della decurtazione relativa al primo ricorso perso mi fosse arrivata quando ancora non avevo preso la seconda multa o mentre pendeva il ricorso avrei potuto recuperare i punti..invece mi arrivano entrambe a distanza di 15 giorni nel mese di novembre .Arrivata la seconda sto già frequentando un corso per recuperare i punti persi con la prima..corso inutile perchè con la seconda comunicazione il mio punteggio è azzerato e i punti vengono caricati con la data di conclusione del corso!MI ANDRò A LEGGERE LA SENTENZA…

    Raffaele BocciaPubblicato il9:30 pm - Dic 30, 2010

    Salve.
    leggo ancora l’art.126 bis che stabilisce che l’organo da cui dipende l’agente accertatore deve comunicare la decurtazione entro 30 giorni, che nel suo caso decorrono dalla conclusione del ricorso giurisdizionale (dalla sentenza). Mi pare che nel suo caso detti termini erano abbondantemente decorsi, per cui si poteva ipotizzare un’impugnazione delle due comunicazioni di novembre per farle invalidare. Cordiali saluti

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