Quando l’ex coniuge iscrive ipoteca sull’immobile dell’altro

DiRaffaele Boccia

Quando l’ex coniuge iscrive ipoteca sull’immobile dell’altro

L’art.156 c.c. attribuisce alla sentenza di separazione la forza di titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.

Va ricordato che la norma è stata oggetto di un intervento della Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5, che ne ha ampliato la portata anche al verbale di separazione consensuale così ponendo fine ad una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dei coniugi separati giudizialmente con quelli separati consensualmente.

La disposizione riconosce, dunque, una forma di garanzia a favore del coniuge al quale in sentenza o col verbale di separazione consensuale sia stata riconosciuta una forma di mantenimento, per sé solo o anche per i figli.

Il punto dolente della disposizione in esame è costituito dalla circostanza che la facoltà di procedere all’iscrizione ipotecaria prescinde da un inadempimento del coniuge obbligato, essendo rimessa alla discrezionale scelta dell’altro coniuge che legittimamente potrebbe, il giorno dopo il provvedimento, trascrivere il vincolo su un bene immobile dell’ex coniuge.

Non rari sono, infatti, atteggiamenti del genere che, se da una parte sono motivati con la volontà di garantirsi i futuri adempimenti degli obblighi di mantenimento nascenti dalla separazione, dall’altro sono mal tollerati dall’altro coniuge che, pur adempiente a tali obblighi, si trova un proprio bene soggetto al vincolo dell’ipoteca.

Ma tant’è. La giurisprudenza qualifica come perfettamente legittima e non riprovevole la condotta della moglie che proceda alla detta iscrizione al solo fine di tutelarsi, senza che ci sia un inadempimento del marito.

Mi è capitato, di recente, il caso di un marito che, pur in regola col versamento dell’assegno di mantenimento, si è trovato l’ipoteca sulla quota di immobile pervenutagli per successione in comunione con altri familiari, immobile che era stato promesso in vendita, e dunque ostaggio della ex moglie che subordinava la cancellazione alla costituzione di idonee garanzie per l’adempimento delle obbligazioni future.

Così facendo la signora stava facendo sfumare la possibilità per i familiari dell’ex coniuge di trasferire il bene ad un prezzo ritenuto vantaggioso, facendo loro rischiare anche le conseguenze di una violazione dell’impegno assunto col preliminare di vendita (restituzione del doppio della caparra).

Ebbene, va detto che alla rigida posizione assunta dalla moglie non risulta neppure possibile reagire con un ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c., in quanto il provvedimento che ne scaturisce non è tra quelli annoverati dall’art.2818 c.c. idonei a far cancellare l’ipoteca, per cui è necessaria una sentenza passata in giudicato.

Questa situazione ha costretto il povero marito (dico povero, perché per questa vicenda ha sopportato uno stress considerevole), per quieto vivere coi propri familiari desiderosi di perfezionare la vendita, a dover cedere alle richieste dalla ex moglie e a vincolare una congrua somma per il mantenimento a venire.

Infatti, scartata l’ipotesi del ricorso d’urgenza (700), le note lungaggini della Giustizia mal consigliavano l’instaurazione di un ordinario giudizio per ottenere la tanto sospirata cancellazione, ch mai sarebbe arrivata nei tempi previsti dal preliminare di vendita.

Personalmente, ritengo che la facoltà riconosciuta dal 6° comma dell’art.156 c.c., pur se rispondente ad una esigenza del coniuge debole degna di tutela, andrebbe riequilibrata nel senso di consentirne l’esercizio solo in presenza di un comprovato pericolo di successivo inadempimento. E’ il caso, ad esempio, del marito che, privo di reddito e di altri beni immobili, intenda attraverso la vendita sottrarre l’unico bene alla garanzia del credito.

In tal modo si eviterebbero distorsioni ed usi impropri della normativa che non favoriscono i rapporti, già di per sé difficili, tra ex coniugi.

Tra l’altro, si consideri che la stessa norma prevede la facoltà di procedere a sequestro dell’immobile solo “in caso di inadempienza” del coniuge obbligato.

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La norma in esame
Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (1) (2) (3) (4)
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
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(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n. 258 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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