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DiRaffaele Boccia

La casa familiare va assegnata al genitore affidatario

Ancora confermato il consolidato orientamento secondo cui la casa coniugale resta assegnata al genitore cui vengono affidati i figli.

E’ quanto espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 settembre – 4 ottobre 2018, n. 24254.

In materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

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DiRaffaele Boccia

Chi sono i legittimari

La sorella di mio nonno è tornata a vivere in Italia dal Venezuela dopo aver perso il marito e l’unica figlia. E’ molto anziana e non intende fare testamento. Volevo sapere quale è la quota di legittima che spetterebbe a mio nonno, unico fratello sopravvissuto.  Maria Pia

Gentile signora, suo nonno non ha diritto ad alcuna quota, in quanto la legge non riconosce ai collaterali (quali sono fratelli e sorelle) la qualità di legittimario.

A mente dell’art.536 c.c. i legittimari, cioè le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono il coniuge, i figli legittimi, quelli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Dunque, nel caso prospettato, non esistono legittimari e sua zia, che immagino non abbia genitori in vita, potrebbe disporre delle sue sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere liberamente, senza vincoli e senza temere di intaccare i diritti (la quota) di suo nonno.

Se, invece, come mi accenna nella sua lettera, la zia non intende fare testamento, in tal caso soccorreranno le regole previste per la successione legittima, e quindi suo nonno, che a quanto pare è l’unico collaterale ancora in vita, ne sarà unico erede.