Se l’animale selvatico danneggia l’auto, la colpa è della Regione

DiRaffaele Boccia

Se l’animale selvatico danneggia l’auto, la colpa è della Regione

In caso di danni provocati all’autovettura da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato la strada provinciale, la Suprema Corte ha osservato che, anche alla luce della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, “alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ. (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907).

Cass. civ.  Sezione terza, sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

4 Commenti finora

lanfranchi giancarloPubblicato il3:30 pm - Gen 22, 2011

salve sig avv Boccia
poco fa mentre ero alla guida della mia auto,un mitsubishi outlander,mi ritrovavo un fagiano in fase di attraversamento sbucato all’improvviso dal ciglio stradale a pochi metri da me.impossibilitato dall’evitarlo il pennuto mi ha creato un danno al mascherone e ad un fendinebbia.con la mia assicurazione oltre al furto e incendio ho come casistica dei sinistri gli eventi sociopolitici
è possibile avere un risarcimento?in che modo?grazie in anticipo per l’eventuale risposta

    Raffaele BocciaPubblicato il7:50 pm - Gen 24, 2011

    Salve,
    con l’assicurazione può farci poco, normalmente non copre questo tipo di rischi.
    Non è facile ravvisare nel suo caso, invero piuttosto singolare, una responsabilità in capo a qualcuno (ente proprietario della strada, Regione). Infatti, lo stato di libertà di un volatile è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia, e non può ragionevolmente pretendersi l’adozione di alcun tipo di precauzione al fine di evitare danni a persone e cose. Diversamente, nel caso di animale che, sull’autostrada, attraversi la carreggiata approfittando, ad esempio, di aperture nelle reti di recinzione, è ravvisabile la responsabilità dell’ente proprietario (o di chi si occupi della manutenzione), ogni qual volta possa dimostrarsi una sua condotta colposa nella custodia del tratto stradale. cordiali saluti

lauraPubblicato il1:02 pm - Giu 17, 2011

Gent.mo Avv.Boccia
questa mattina al mio risveglio ho trovato la parte anteriore della mia auto, come sempre parcheggiata nel posto auto condominiale, fatta letteralmente a brandelli(sopratutto la parte internadel copri ruota e la carrozzeria adiacente). La carrozzeria mostra evidenti segni di aggressione da parte di un animale: zampate, graffi e morsi inferti con una certa violenza. Il danno fa pensare ad un animale di grossa taglia, cane lupo o addirittura un cinghiale.
Abitando in un casale in campagna, posso far richiesta di risarcimento al comune o alla provincia? la nostra abitazione è aperta non è stata prevista una rete di recinzione da parte del costruttore.
la ringrazio
cordiali saluti

Raffaele BocciaPubblicato il2:13 pm - Giu 17, 2011

Gentile signora,
la legge demanda alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. 
Nel suo caso, peró, perchè la Regione risponda civilmente del fatto, deve dimostrarsi, in primo luogo, anche a mezzo di testimonianze, che il danno è stato provocato da un animale selvatico. 
Poi, deve potersi ravvisare una negligenza della Regione nella fase di controllo della fauna. Ció significa provare che, ad esempio, episodi simili erano stati già segnalati alle autorità senza che queste adottassero le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo. 
In caso di danno provocato da cane randagio, invece, la responsabilità è dei Comuni, sui quali grava l’obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine. Altri, invece, ritengono che la responsabilità vada attribuita all’ASL, che non avrebbe adottato misure idonee ad evitare fenomeni di randagismo.
Ma resta fermo il problema di dimostrare la colpa della Pubblica Amministrazione. 

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