In caso di danni provocati all’autovettura da un grosso cinghiale, che aveva repentinamente attraversato la strada provinciale, la Suprema Corte ha osservato che, anche alla luce della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, “alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 cod. civ. (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24 settembre 2002 n. 13907).
Cass. civ. Sezione terza, sentenza 12 ottobre – 16 novembre 2010, n. 23095
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