Divisione: niente ipoteca a carico dell’assegnatario non debitore

DiRaffaele Boccia

Divisione: niente ipoteca a carico dell’assegnatario non debitore

Gentilissimo Avv. Boccia, dopo una causa durata vent’anni per l’eredità di mia nonna, il giudice nel 2007 mi ha con sorteggio assegnato un piccolo terreno. In sede di trascrizione notarile, ho scoperto che sul bene gravava ipoteca iscritta su tutta la massa ereditaria da equitalia due anni prima, per tributi non pagati da un coerede, anch’egli destinatario di un altro appezzamento di terreno. Le chiedo cortesemente di darmi un suo autorevole parere: 1 – E’ possibile che pur non dovendo nulla ad equitalia, debba trovarmi un’ipoteca senza neanche saperlo? 2 – Perchè, dopo esibizione dell’atto notarile del mio terreno, il funzionario di equitalia si ostina a non restringere l’ipoteca sul bene del debitore? 3 – Possibile che non possa vendere il mio bene finchè il debitore non estingue il suo debito? La ringrazio in anticipo per la sua squisita gentilezza e le porgo i miei cordiali saluti. Michele (email)

Gentile signor Michele, non conosco bene i termini del giudizio di divisione ereditaria, in particolare se la relativa domanda sia stata trascritta, se Equitalia abbia notificato qualche opposizione alla divisione o sia stata parte del giudizio.

Tuttavia, in linea generale, posso dire che la divisione ereditaria ha effetto retroattivo e costitutivo. Questo significa che è come se Lei fosse stato proprietario dell’immobile assegnatoLe fin dalla data di apertura della successione, e che gli altri coeredi mai siano stati proprietari di quel bene.

Nel Suo caso, quindi, il creditore (Equitalia) che ha iscritto ipoteca sulla quota di un altro coerede, e quindi anche sull’immobile che Le è successivamente toccato in sorte, dopo la divisione non ha più diritto di mantenerla, appunto perchè il debitore non è mai stato titolare di quel bene.

Dunque, salva la mia premessa su alcuni aspetti della causa, Equitalia deve senz’altro estinguere l’ipoteca posta sul Suo immobile. Ovviamente, essa avrà diritto di trasferirla sull’appezzamento andato all’altro coerede, mantenendo il grado di ipoteca che aveva con l’iscrizione sul bene assegnatoLe.

Potrà, dunque, senz’altro insistere affinchè l’ipoteca venga trasferita e, in caso di ulteriore diniego, far causa all’Equitalia perchè ciò avvenga. Eventualmente, oltre che per la cancellazione dell’ipoteca, potrà agire anche per il risarcimento dei danni qualora riesca a dimostrare, ad esempio, di aver perduto una buona occasione di vendita.

Infine, vista la durata del giudizio (venti anni), potrebbe intraprendere anche una causa per equa riparazione per irragionevole durata del processo.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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