Pubblichiamo qui i nuovi importi del contributo unificato, così come modificati dalla finanziaria 2011 ed entrati in vigore il 6 luglio 2011.
Segnaliamo l’esordio del contributo unificato nel processo tributario, con addio alle marche da bollo da apporre sul ricorso.
E’ previsto, inoltre, il pagamento di un contributo unificato di 37 euro per procedimenti che finora erano stati sempre esclusi da ogni tassazione.
Ci riferiamo a quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la cui parte abbia un reddito imponibile superiore ad euro 21.256,32.
Stesso contributo di 37 euro anche per separazioni e divorzi consensuali, che è fissato in 85 euro per quelli giudiziali.
Infine, evidenziamo la discutibile novità che prevede che “ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della meta’”.
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