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DiRaffaele Boccia

Legge Pinto: indennizzo anche al contumace

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 4091/19 del 12 febbraio

La questione prospettata e, cioè, se il contumace abbia diritto all’equo indennizzo relativamente al tempo successivo alla morte dei propri congiunti parte del processo presupposto è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 585 del 2014, secondo cui: in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è, comunque, destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.

Pertanto, la tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è, comunque, destinata a esplicare i suoi effetti. E non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

DiRaffaele Boccia

Indennizzo diretto: responsabile del danno non è litisconsorte necessario

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.2744 del 31/10/2017, si esprime nel senso di non ritenere litisconsorte necessario il responsabile del danno, in caso di azione ex art.149 Cod. Assicurazioni.

La Corte campana, in riforma di una sentenza del Giudice di Pace, precisa che:

è noto che, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (co.1) e, “in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione …” (co.6)”. Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Inattendibili i bilanci depositati in ritardo, c’è il rischio di fallire

Con interessante pronuncia, la Corte di Cassazione (sez. I Civile, ordinanza 7 marzo – 31 maggio 2017, n. 13746) ha affermato che l’imprenditore che intenda dimostrare di non essere fallibile avvalendosi di bilanci depositati in ritardo e ritenuti inattendibili rischia ugualmente di essere sottoposto a procedura concorsuale.

Come è noto, il bilancio di esercizio delle società di capitali, per il quale l’art. 2435, 1 co., cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, 2 co.) prevede che, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza), Leggi tutto