Indennizzo diretto: responsabile del danno non è litisconsorte necessario

DiRaffaele Boccia

Indennizzo diretto: responsabile del danno non è litisconsorte necessario

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.2744 del 31/10/2017, si esprime nel senso di non ritenere litisconsorte necessario il responsabile del danno, in caso di azione ex art.149 Cod. Assicurazioni.

La Corte campana, in riforma di una sentenza del Giudice di Pace, precisa che:

è noto che, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 209 del 2005, nel caso di procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (co.1) e, “in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione …” (co.6)”.

Orbene, a ben leggere la norma di riferimento, la necessità di evocare in giudizio il responsabile del danno è prevista dall’art. 144 del D.lgs. n. 209/2005, al terzo comma, ma solo per il caso di azione diretta nei confronti “dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”, con la conseguenza che il responsabile del danno non è litisconsorte necessario nel caso di azione ex art. 149 D.lgs. 209/2005.

Ritiene, dunque, questo giudice d’appello che, pur nel silenzio del legislatore e in attesa di un intervento chiarificatore del giudice di legittimità, non possa affatto considerarsi, in caso di indennizzo diretto, parte del giudizio il responsabile civile e, di conseguenza, la sua Compagnia di assicurazione, e ciò per più ragioni.

In primo luogo, non vi è chi non veda come la partecipazione al giudizio del responsabile civile finirebbe per vanificare, di fatto, la ratio della riforma di cui al Cod. Ass., poiché non si potrebbe negare al medesimo la facoltà di chiamare in garanza (impropria) il proprio assicuratore, verificandosi così quella situazione che il legislatore della riforma ha inteso evitare con il sistema dell’indennizzo diretto.

Ancora, deve evidenziarsi come, da un lato, l’assicuratore del responsabile non è legittimato passivo rispetto all’azione diretta e che, dall’altro, l’assicuratore del danneggiato non è titolare dell’azione di rivalsa nei confronti del responsabile, ma solo nei confronti del suo assicuratore, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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