Incidente con autotreno, va citato anche il proprietario del rimorchio

DiRaffaele Boccia

Incidente con autotreno, va citato anche il proprietario del rimorchio

E’ questo il tenore della sentenza della Cassazione civile, sez. VI, 17/11/2017, n. 27371.

Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sè stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile.

Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 3, ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cass. n. 6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980);

Tale principio è coerente con quello (cfr. Cass. n. 13200/2012) secondo cui l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del “rischio statico”, per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano).

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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