Inattendibili i bilanci depositati in ritardo, c’è il rischio di fallire

DiRaffaele Boccia

Inattendibili i bilanci depositati in ritardo, c’è il rischio di fallire

Con interessante pronuncia, la Corte di Cassazione (sez. I Civile, ordinanza 7 marzo – 31 maggio 2017, n. 13746) ha affermato che l’imprenditore che intenda dimostrare di non essere fallibile avvalendosi di bilanci depositati in ritardo e ritenuti inattendibili rischia ugualmente di essere sottoposto a procedura concorsuale.

Come è noto, il bilancio di esercizio delle società di capitali, per il quale l’art. 2435, 1 co., cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, 2 co.) prevede che, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza), deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art. 7 bis, D.Lgs. n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, con L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici.

Si tratta, invero, di un adempimento che assolve ad una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, proprio della pubblicità-notizia che, tuttavia, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società: infatti, l’obbligo di deposito del bilancio risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 1988).

In considerazione della particolare accentuazione degli aspetti pubblicistici delle procedure concorsuali, com’è del resto espressione proprio la previsione di cui all’art. 15, IV co., LF (secondo cui “in ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.”), deve affermarsi innanzitutto il principio di diritto secondo cui:
“i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, quarto comma, LF, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 cod. civ.”.

Infatti, le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell’imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali, sicché – in tali casi – il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

La Corte ha dunque chiarito che, “ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.” (Sez. 1, Sentenza n. 24548 del 2016).

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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