Con il decreto dell’11 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2017, il Ministero della giustizia ha definito le indennità di trasferta dovute, per i viaggi di andata e di ritorno, agli ufficiali giudiziari.
Tali indennità aumentano in funzione della distanza chilometrica percorsa.
Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.
Ecco cosa prevede il decreto:
1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 2,20;
b) fino a 12 chilometri € 4,00;
c) fino a 18 chilometri € 5,53;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 1,17.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,57;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,47;
c) oltre i 20 chilometri € 2,20.
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