Dovendo avere dei soldi da una persona che risulta socio di una s.n.c., volevo sapere se posso rivalermi sulla società. Questa persona non risulta avere altro. Grazie (Carmine, email)
Poiché la società di persone è configurabile come una pluralità di soggetti, i cui patrimoni sono, ciascuno per una parte, gravati da un vincolo derivante dalla loro parziale destinazione al conseguimento di uno scopo comune, i creditori particolari del socio non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né possono sui relativi beni far valere il privilegio che presidia il loro credito.
Dunque, Il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo non può chiedere la liquidazione della quota spettante al debitore finchè dura la società. Solo quando, esaurita la liquidazione della stessa, sarà attribuita al socio la quota di liquidazione, i creditori particolari di costui potranno sulla stessa far valere i loro diritti.
Tuttavia, laddove la durata della società venga prorogata, e ciò potrebbe avvenire anche solo per sottrarre il debitore ai propri obblighi, la legge riconosce al creditore il diritto di proporre opposizione entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente. Il giudizio va instaurato contro la società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche gli altri soci.
Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore anche quando la proroga sia tacita ed il socio-debitore si sia avvalso della facoltà di recedere dalla società, ovvero quando il socio abbia deciso di recedere “ad nutum” quando il termine di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana considerandosi la società come contratta a tempo indeterminato.
La domanda di liquidazione della quota da parte del creditore particolare del socio presuppone però la dimostrazione dell’incapienza degli altri beni del debitore, dimostrazione che può essere fornita anche mediante la prova dell’esistenza di procedure esecutive a carico del socio.
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