Con l’art.20 della Legge di stabilità (legge 24 dicembre 2012 n. 228), pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302, sono state apportate rilevanti modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.
Oltre a stabilire l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del creditore procedente, così da rendere possibile la dichiarazione di quantità, oltre che a mezzo raccomandata, anche con questo strumento, l’intervento legislativo prevede conseguenze molto particolari in caso di mancata comparizione del terzo, in caso di crediti di lavoro.
Difatti, il nuovo art.548 c.p.c., interamente modificato, ora così stabilisce:
«(Mancata dichiarazione del terzo). — Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza. fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
A parere di chi scrive, questa modifica, evidentemente finalizzata a ridurre il numero di procedimenti di accertamento dell’obbligo del terzo, può portare a situazioni paradossali.
Non è, infatti, peregrino ipotizzare che, in materia di crediti di lavoro, il terzo che nulla abbia a che vedere col debitore (ad esempio, perchè il rapporto di lavoro sia cessato o non sia mai sorto), si disinteressi (ritenendosi estraneo alla vicenda) di rendere la dovuta dichiarazione negativa comparendo in udienza. Ma, a quel punto, in base alla nuova normativa, il credito si riterrà non contestato e sarà tenuto a corrispondere le somme dovute al creditore. E qui sorge l’altro aspetto assurdo: su quale compenso si applicherà la trattenuta del quinto?
Forse sarebbe stato opportuno modificare l’art.543 inserendo, tra i requisiti dell’atto di pignoramento, anche l’avvertimento che la mancata comparizione all’udienza comporterà le conseguenze di cui all’art.548, così da allertare il terzo destinatario della notifica sulle gravi conseguenze della sua inerzia.
Infine, viene modificato anche l’art. 549 c.p.c., ora sostituto dal seguente:
«Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). — Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.».
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