Coniuge non versa l’assegno di mantenimento? Ora c’è il Fondo di solidarietà

DiRaffaele Boccia

Coniuge non versa l’assegno di mantenimento? Ora c’è il Fondo di solidarietà

famigliaLa legge di stabilità 2016 (Legge, 28/12/2015 n° 208, G.U. 30/12/2015) ha istituito, in via sperimentale, il Fondo di solidarieta’ a tutela del coniuge in stato di bisogno, prevedendo una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.

Si tratta di una misura tesa a sostenere le esigenze del coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

Ricorrendone i presupposti, il coniuge bisognoso può presentare domanda alla cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Il procedimento è completamente esente in quanto la legge espressamente esclude il pagamento del contributo unificato.

Poche illusioni, però. Allo stato, il Fondo non è ancora operativo poiché entro fine gennaio 2016 i Ministeri competenti dovranno adottare le disposizioni necessarie per l’attuazione, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione e alle modalità per la corresponsione delle somme. Da qui si desume che la riforma entrerà in vigore a singhiozzo diventando effettiva subito solo nei Tribunali scelti per la fase di sperimentazione.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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