Archivio per Categoria Successioni

DiRaffaele Boccia

Spetta a chi impugna il testamento dimostrare l’incapacità del de cuius

Con recente pronuncia, la Corte di Cassazione (sez. II Civile, sentenza 6 luglio – 30 novembre 2017, n. 28758)  ha ribadito il principio secondo cui incombe su chi impugna il testamento l’onere di provare che il testatore fosse incapaci di intendere e volere al momento del compimento dell’atto.

Secondo il consolidato orientamento della Corte l’apprezzamento del giudice di merito circa l’incapacità di intendere e di volere costituisce indagine di fatto e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. n. 162/1981).
Come la Cassazione ha precisato, Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Il coerede usucapisce l’altrui quota se nessuno contesta il suo possesso esclusivo

danniIl caso deciso dalla Corte di Cassazione, sez.II, con la sentenza n.28346 del 18 dicembre 2013 riguardava una proprietà indivisa (proveniente da una successione ereditaria) tra alcuni soggetti legati da vincoli parentali, in cui uno dei coeredi vantava il possesso esclusivo animo domini di una parte dei beni (un appartamento), affermando di averlo usucapito.

Nel caso di compossesso – ha chiarito la Corte – non è necessaria una formale interversione del possesso e l’animus possidendi uti dominus può manifestarsi anche solo con comportamenti che lo rendono evidente.

In linea generale, la Suprema Corte richiamava i propri principi in materia, riaffermando:

a) che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Divisione: niente ipoteca a carico dell’assegnatario non debitore

Gentilissimo Avv. Boccia, dopo una causa durata vent’anni per l’eredità di mia nonna, il giudice nel 2007 mi ha con sorteggio assegnato un piccolo terreno. In sede di trascrizione notarile, ho scoperto che sul bene gravava ipoteca iscritta su tutta la massa ereditaria da equitalia due anni prima, per tributi non pagati da un coerede, anch’egli destinatario di un altro appezzamento di terreno. Le chiedo cortesemente di darmi un suo autorevole parere: 1 – E’ possibile che pur non dovendo nulla ad equitalia, debba trovarmi un’ipoteca senza neanche saperlo? 2 – Perchè, dopo esibizione dell’atto notarile del mio terreno, il funzionario di equitalia si ostina a non restringere l’ipoteca sul bene del debitore? 3 – Possibile che non possa vendere il mio bene finchè il debitore non estingue il suo debito? La ringrazio in anticipo per la sua squisita gentilezza e le porgo i miei cordiali saluti. Michele (email)

Gentile signor Michele, non conosco bene i termini del giudizio di divisione ereditaria, in particolare se la relativa domanda sia stata trascritta, se Equitalia abbia notificato qualche opposizione alla divisione o sia stata parte del giudizio.

Tuttavia, in linea generale, posso dire Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

La quota di riserva non si accresce se taluno dei legittimari non esercita l’azione di riduzione

Ai fini dell’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Il mancato esercizio dell’azione di riduzione (per rinuncia o per prescrizione) da parte di alcuni dei legittimari non determina l’aumento delle quote di legittima spettanti agli altri legittimari, poiché per l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria è necessario fare riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione.

Così la Cassazione a Sezioni Unite (n. 13524 del 12 giugno 2006) – che compie un “giro di boa” rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale – in ordine al ricorso di un discendente che chiedeva, a causa del mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte di un altro legittimario della stessa categoria, l’accrescimento della quota teorica di riserva.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che:

– l’art. 522 c.c. non possa essere applicato analogicamente alla successione necessaria dal momento che verrebbe a mancare il presupposto logico dell’accrescimento, cioè la chiamata ereditaria;

– il dato letterale delle norme in tema di successione necessaria indica, con tutta evidenza, che, ai fini del calcolo della quota di riserva, si deve fare riferimento alla situazione cristallizzata al momento dell’apertura della successione;

– l’art.537 c.c., che dispone la riserva a favore dei legittimari, parla di figli e non di eredi accettanti..

L’ininfluenza sulla quota di riserva della rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario non comporta – secondo i giudici della S.C. – alcuna incertezza sul destino dei beni ereditari dal momento che questi saranno conservati dagli eredi, dai donatari o dai legatari in misura maggiore rispetto a quella di cui poteva disporre il de cuius.

Nella successione necessaria, il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest’ultimo.

Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall’altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l’azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest’ultimo avrebbe potuto disporre.

La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l’adesione alla diversa tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza.

Dalla formulazione degli artt. 537 c.c., comma 1 (“se il genitore lascia”), 538 c.c., comma 1 (“se chi muore non lascia”), 542 c.c., comma 1 (“se chi muore lascia”), 542 c.c., comma 2 (“quando chi muore lascia”), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione; non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l’esperimento dell’azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari.

Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio) per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima.

La tesi precedente, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest’ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio può disporre in favore di terzi. E’ evidente che l’esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all’apertura della successione, in funzione del numero di legittimar che dovessero esperire l’azione di riduzione.

I precedenti orientamenti in giurisprudenza e dottrina

Le precedenti pronunce della S.C. sugli effetti della rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario sulla quota di riserva, seguivano linee interpretative diverse:
– le prime, più risalenti nel tempo, affermano che in caso di pluralità di legittimari (nell’ambito della stessa categoria) ciascuno di loro abbia diritto ad una frazione della quota di riserva e non all’intera quota, o comunque ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri non facessero valere il loro diritto (Cass. nn. 3500/75 e 5611/78);
– la seconde, alla luce dell’applicazione in via analogica alla successione necessaria degli artt. 521 e 522 c.c., sostengono che la quota di riserva si “espanda” nelle ipotesi di mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, poiché “a norma dell’art. 521 c.c. la rinunzia all’eredità è retroattiva nel senso che l’erede rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato all’eredità…”. Il calcolo della quota di riserva deve essere effettuato sulla base del numero dei legittimari che concretamente concorrono nella ripartizione dell’asse ereditario, senza “far riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, dal momento che tale situazione è destinata a mutare, per effetto di eventuali rinunzie, con effetto retroattivo” (cfr. Cass. nn. 949/62, 3888/76, 2434/87 e 1529/95).

La dottrina, a sua volta, riteneva che la disciplina prevista all’art. 521 c.c. fosse applicabile analogicamente alla successione necessaria e che, pertanto, il legittimario che rinuncia all’eredità o che rinuncia ad agire in riduzione perde la sua qualifica e, divenendo un estraneo alla successione necessaria, non può far numero per il calcolo della quota riservata.

Altra dottrina, convinta che la successione legittima e quella necessaria siano due specie dello stesso genere, sosteneva che l’art. 522 c.c. fosse applicabile anche alla successione necessaria e che, pertanto, la rinuncia del legittimario comportasse l’espansione della quota di riserva.

DiRaffaele Boccia

Reversibilità: spetta all’ex coniuge solo se già titolare di assegno di divorzio

Il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto – in caso di morte dell’ex coniuge – alla attribuzione della pensione di reversibilità, o di una quota di questa qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, a condizione che l’istante sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa l. n. 898 del 1970, cioè che vi sia stato l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale (art. 9 l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 l. n. 74 del 1987 e come autenticamente interpretato – con disposizione quindi retroattiva – dall’art. 5 l. n. 263 del 2005). Non è sufficiente, pertanto, perché sorga il diritto alla pensione “de qua” (o a una sua quota) che il richiedente si trovi nelle condizioni per ottenere l’assegno in parola e neppure che, in via di fatto, o anche per effetto di private convenzioni, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius, quando questi era in vita (Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2007 n. 12149).

E’ necessario, dunque, che l’assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale, e che, quindi, al momento della morte dell’ex coniuge – convolato a nuove nozze – il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 l. 898/70. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un “assegno di divorzio” non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio (Cassazione civile sez.I, 09 giugno 2010 n. 13899).

L’assegno di divorzio deve essere stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell’interesse dell’ex coniuge; qualora l’assegno sia stato disposto nell’interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto alla pensione di reversibilità è a tempo determinato e deve ritenersi cessato una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela (Cassazione civile sez.lav., 23 giugno 2008 n. 17047).

Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge, occorre tener conto (art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, nel testo novellato dall’art. 13 l. n. 74 del 1987) della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall’elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell’ambito dell’art. 5 l. n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.

Peraltro, i predetti elementi desumibili dall’art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all’aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, il quale può restare parzialmente insoddisfatto a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità , sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell’uno rispetto a quello dell’altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all’altro nella conduzione familiare (Cassazione civile sez.I, 09 maggio 2007 n. 10638).

il comma 6 dell’art.5 L.898/1970

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.