Archivio dei tag Giudice di pace

DiRaffaele Boccia

Violazioni al codice della strada: solo 30 giorni per ricorrere

Il d.lgs.150 del 2011, cd. decreto taglia-riti, ha introdotto un’importante modifica al codice della strada.

A partire da domani 6 ottobre 2011, il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Il ricorso è altresi’ inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto.

La norma si applica alle violazioni commesse dopo Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Sospensione della patente: permesso speciale per motivi di lavoro

Salve. Ieri mi è stata applicata la sospensione della patente per un’infrazione al codice della strada. La Polizia mi ha ritirato la patente dicendomi che mi arriverà la comunicazione della prefettura. Volevo sapere che tempi ci sono e se posso oppormi in qualche modo, considerando anche che l’auto è l’unico mezzo che mi consente di andare al lavoro (abito in una zona molto isolata). Grazie (Davide, email)

Gentile sig. Davide, il codice della strada prevede per alcuni tipi di violazioni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Per rispondere alle sue domande, posso dire che, a parte una contestazione di merito della violazione (lei non ritiene di aver commesso l’infrazione o ha delle scusanti) che va presentata con ricorso al Prefetto o al giudice di Pace, ma i cui tempi sono sempre piuttosto lunghi e quindi non le eviterebbero gli effetti della sospensione, a meno di non chiedere, in via d’urgenza, che il Giudice disponga la provvisoria sospensione della sospensione (mi scusi l’inevitabile gioco di parole), il Prefetto ha 15 giorni per emanare l’ordinanza di sospensione, con l’indicazione della durata della stessa.

Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (art.218, comma 2, codice della strada).

Pertanto, questo è il primo controllo da effettuare, perchè in mancanza dell’ordinanza del prefetto, può fare istanza alla prefettura per riavere subito la patente.

Venendo al secondo quesito, il legislatore ha tenuto in conto le particolari necessità di chi utilizzi l’auto per recarsi al lavoro ovvero per i lavoratori (madre o, in alternativa, padre) per l’assistenza ai minori con handicap, lo stesso art.218 c.d.s. consente a chi ha subito la sospensione della patente di presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

Questo speciale permesso di guida non può essere concesso nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente  e per non più di una sola volta in costanza della sospensione.

Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza che reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Per chi abusi di questo speciale permesso di guida, utilizzandolo fuori dai limiti previsti  dall’ordinanza del prefetto, la legge è molto severa, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano, inoltre, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

DiVincenzo Ambrosio

Multe: quanto tempo ha il Prefetto per emettere l’ordinanza ingiunzione?

Gentile Avvocato, il 7/12/09 ho presentato ricorso al prefetto per una multa, inviando una raccomandata alla polizia municipale. Il 30/04 ricevo una lettera di convocazione per essere ascoltato il 9/06 in prefettura. Mi presentavo regolarmente e solo il giorno 18/10 mi viene notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento della multa datata 10/06. Qualcuno mi dice che dieci mesi sono troppi per rispondere e che l’ordinanza del prefetto sarebbe invalida. Può aiutarmi? Allego i documenti. Grazie. (Giuseppe C., email)

Gentile sig. Giuseppe, il Codice delle Strada stabilisce che il prefetto deve adottare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria entro il termine perentorio di 120 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore (nel caso in esame la polizia municipale), che ha 60 gg. di tempo per trasmettere detta documentazione.

Dunque, in sostanza, l’ordinanza, nel suo caso, andava assunta entro 180 giorni dal 07/12/2009, cosa che sembra essere avvenuta. Infatti, nel computo di tale termine bisogna detrarre il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione di convocazione da lei ricevuta in data 30/04/2010 e la data di audizione (09/06/2010). Lo prevede l’art.204, co.1-ter Codice della Strada.

Ugualmente appare regolare la notificazione dell’ordinanza avvenuta in data 18/10, in quanto, ai sensi dell’art. 204 co.2 Codice della Strada, il Prefetto deve notificare l’ordinanza di ingiunzione entro 150 gg. dalla data di adozione della stessa (10/06/2010).

Piuttosto, ravviso nell’ordinanza che mi ha inviato per email un altro vizio, che potrà far valere con ricorso da depositare innanzi al Giudice di pace del luogo della commessa infrazione entro 60 giorni: il provvedimento, infatti, non indica la data in cui la Prefettura riceveva la documentazione dalla Polizia Municipale, in tal modo non consentendo né la verifica del rispetto del termine di 60 gg. (che è perentorio) entro cui la P.M. doveva trasmettere i documenti, né, conseguentemente, il rispetto del termine di 120 gg. entro il quale il Prefetto doveva emettere l’ordinanza.

DiRaffaele Boccia

Opposizione a sanzione amministrativa: la marca di 8,00 euro non è dovuta

Con nota nr.4275 del 28.09.2010, il Ministero di Giustizia precisa che resta in vigore il principio, contenuto nella legge istitutiva del Giudice di Pace (risalente al 1991), per cui tutti gli affari sotto i 1.033 euro sono sottoposti soltanto al pagamento del contributo unificato (quindi i 33 euro) restando esenti da ogni altra imposta o tassa.

Di conseguenza per le sanzioni entro 1.033 euro si pagano 33 euro; per quelle tra 1.033 e 1.100 euro si pagano 41 euro; per quelle oltre 1.100 si versano 85 euro e così via secondo le classi di scaglione.

Domanda: Che ne sarà di quegli otto euro che dal 1 gennaio 2010 sono stati indebitamente incassati dallo Stato?