Il singolo condomino ha facoltà di intervenire nella causa iniziata contro il Condominio

DiRaffaele Boccia

Il singolo condomino ha facoltà di intervenire nella causa iniziata contro il Condominio

 

In tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che l’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato.

E’ quanto ribadito da Cassazione civile , sez. II, 26 marzo 2010, n. 7300.

In effetti, il condomino, nell’ambito dei diritti che gli derivano dall’essere titolare di una quota della proprietà necessariamente indivisa, non può essere privato della propria legittimazione personale, sia attiva che passiva. Ciò risulta tanto più rilevante in tutti quei casi in cui, per inerzia dell’amministratore o dell’assemblea ovvero per necessità di promuovere un’azione d’urgenza, i diritti del Condominio potrebbero risultare non idoneamente tutelati. In questi casi, il singolo condomino potrà agire a tutela della cosa comune.

Dal punto di vista processuale, egli potrà anche intervenire nel giudizio già iniziato dall’amministratore ed eventualmente avvalersi dei mezzi di impugnazione onde evitare effetti pregiudizievoli di pronunce giudiziali contrarie al Condominio.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

2 Commenti finora

FabioPubblicato il2:34 pm - Lug 16, 2012

Buongiorno,
Vorrei sapere, se denunciando alla guardia di finanza il mio amministratore del condominio, poi devo andare in causa con un mio avvocato.
Dopo numerose richieste, non mi da i resoconti annuali del condominio e poi versa i soldi condominiali in una CARD prepagata intestata a lei.

Grazie

Buona giornata
Fabio

    Raffaele BocciaPubblicato il3:35 pm - Lug 19, 2012

    Salve. La mancata comunicazione dei rendiconti legittima certamente la richiesta di revoca dell’amministratore, che può essere discussa in assemblea. Per la denuncia (potrebbe infatti ipotizzarsi una appropriazione indebita), non ha bisogno di un avvocato. Però le consiglio di invitare prima l’amministratore a creare un conto autonomo per il condominio, facendo rilevare la cosa sempre in assemblea.

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