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Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Pubblicato su 15 ottobre 2010 di Raffaele Boccia

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.

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Pubblicato in Famiglia, Imposte e tasse | Tag: 730, affidamento, detrazione, figli a carico, imposta incapiente, separazione, UNICO | 7 Commenti
« L’Equitalia non può iscrivere ipoteca se il debitore è ammesso alla dilazione del pagamento
La proposta del CNF sul problema dell’improcedibilità di massa »

7 thoughts on “Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione”

  1. PierpaoloNo Gravatar dice
    16 ottobre 2010 a 09:11

    Come ci si regola, invece, quando i genitori sono separati, ma i figli non sono affidati a nessuno dei due, pur essendo in carico ad entrambi?
    Grazie
    Pierpaolo

    Rispondi
  2. Giordano BonaguraNo Gravatar dice
    16 ottobre 2010 a 12:39

    Per rispondere è importante che lei precisi se la separazione è solo di fatto o anche legalmente dichiarata dal giudice, e in questo secondo caso cosa ha disposto il Tribunale in merito ai figli.

    Rispondi
  3. PierpaoloNo Gravatar dice
    16 ottobre 2010 a 15:49

    Ritengo i particolri richiesti irrilevanti, ma sviativi.
    Il compito di mantenere i figli spetta ad entrambi i genitori indipendentemente dal fattoche siano sposati, non sposati, divorziati, separati legalmente o di fatto. Parimenti il diritto alle detrazioni, salvo casi particolari definita dal giudice, che l’articolo 12 del DPR n° 917/86 ha preso in considerazione.
    Prendiamo in esame un caso esemplificativo: genitori sono separati legalmente ed i figli, pur essendo maggiorenni, non sono completamente autonomi. Entrambi i genitori possono dimostrare di contribuire al loro mantenimento.

    Rispondi
  4. Giordano BonaguraNo Gravatar dice
    18 ottobre 2010 a 12:09

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, in merito alla ripartizione della detrazione per figli maggiorenni di genitori separati, è stato chiarito che, poichè la norma richiede la condizione dell’affidamento, i genitori, salvo diverso accordo, possano continuare a fruire della detrazione nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
    Nel caso in cui la sentenza non si pronunci sull’affido, si ritiene che la detrazione debba essere ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilità di giungere ad un diverso accordo.

    Rispondi
  5. PierpaoloNo Gravatar dice
    19 ottobre 2010 a 08:48

    Ringrazio per la risposta, che trovo molto pertinente ed oltremodo interessante.
    Sono ammirato della liberalità dell’Agenzia delle Entrate: i genitori “possono” ottemperare la norma non coattiva, ma “possono” anche accordarsi diveramente. Ma come è buooono lei!
    In pratica, la norma coattiva che restringe la ripartizione a solo due casi: o 100%-0% in caso di affidamento esclusivo, o 50%-50% in caso di affidamento congiunto è applicabile solo nel caso esista una condizione di affidamento.
    Negli altri casi si rimane alla condizione ante legem.
    Per esempio, in un caso di affidamento esclusivo, con ripartizione del mantenimento in proporzione alle capacità di lavoro e sostanze dei genitori nella misura, rispettivamente, del 60% e 40%, anche la detrazione dei figli a carico era attesa essere parimenti ripartita al 60% e 40%. Tale criterio può essere nuovamente riproposto al passaggio dei minori alla maggiore età.
    La cosa più intelligente sarebbe abolire la norma che l’ultimo Governo Prodi ha tenuto ad introdurre.

    Rispondi
  6. albertoNo Gravatar dice
    11 febbraio 2011 a 06:05

    buongiorno, non mi sono mai sposato ma ho convissuto per diversi anni in cui sono nati due figli , ci siamo divisi e ho sempre provveduto al mantenimento dei bambini. Posso recuperare dal 730 il mantenimento deciso dal giudice? se no, è possibile sapere se c’è qualche variazione in atto per quest’anno che riguarda questa lettera c dell’art.10 del testo unico del1986? grazie per l’attenzione e distinti saluti nell’attesa d’una risposta.

    Rispondi
    • Giordano BonaguraNo Gravatar dice
      14 febbraio 2011 a 21:57

      Salve.
      il caso prospettato sicuramente non rientra nella lettera c). Si rende necessaria la lettura del disposto del giudice per verificare se possa farsi rientrare nella previsione di cui alla lettera d). Le consiglio di sottoporre la questione all’agenzia delle entrate mediante quesito scritto via e mail da sito internet dell’agenzia oppure telefono 848800444 oppure direttamente al front office del suo ufficio territoriale, esibendo il disposto del giudice e chiedendo se il suo caso può essere fatto rientrare nella lettera d). Mi faccia sapere. Cordiali saluti

      Rispondi

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