Archivio dei tag 730

DiRaffaele Boccia

Agevolazioni per chi ristruttura: a chi spettano in caso di donazione dell’immobile

Buongiorno, le sto scrivendo perché ho ricevuto in donazione da mia madre una casa che è stata ristrutturata anni fa. Fino ad oggi mia madre sul suo modello 730 si è detratta una quota di queste spese e il mio dubbio è se le quote che rimangono dovrà continuare a portasele lei oppure posso detrarle io. Grazie per l’eventuale risposta che vorrà darmi. Michele

Gentile signor Michele, l’agevolazione a cui lei si riferisce è prevista dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (e sue successive modifiche) e consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef relativa all’anno in cui sono state pagate le spese, il 36% o il 41% (secondo il periodo) del costo sostenuto per interventi di ristrutturazione, e spetta entro valori massimi di spesa che sono variati nel corso degli anni. I beneficiari dell’agevolazione, se soggetti passivi Irpef, sono i possessori e i detentori dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori, siano essi residenti o meno nel territorio dello Stato.

I beneficiari dell’agevolazione possono variare nel corso del tempo necessario per utilizzare interamente le detrazioni per i seguenti motivi: 1) vendita dell’immobile ristrutturato; 2) eredità dell’immobile ristrutturato; 3) donazione dell’immobile ristrutturato.

Nel caso da lei prospettato, e cioè la donazione da sua madre dell’abitazione ristrutturata, le detrazioni che sono ancora da usufruirsi si trasferiscono al donatario solo nel caso in cui le spese di recupero edilizio sono state sostenute dal donante (sua madre) in qualità di possessore.

Nel caso in cui le spese sono state sostenute da un detentore (inquilino, comodatario) o da un familiare convivente, il diritto alle detrazioni rimane a questi ultimi.

In tutti i casi di variazione del beneficiario è fondamentale e assolutamente necessario che il soggetto che subentra nelle agevolazioni, nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi in cui utilizzerà la detrazione, indichi il codice fiscale di colui che a suo tempo ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Questo è l’unico modo in cui l’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema dell’Anagrafe Tributaria sarà in grado di collegare la posizione del subentrante (numero delle rate e importi ancora da utilizzare) a quella del suo predecessore (numero delle rate ed importi già utilizzati).

DiRaffaele Boccia

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.