Archivio dei tag ristrutturazione

DiRaffaele Boccia

La scadenza della locazione non si anticipa se il locatore deve ristrutturare

Gentile avvocato, il proprietario di casa mi ha sottoposto una scrittura privata dove si prevede che io debba lasciare l’appartamento il 30 settembre in quanto lui deve procedere a lavori di ristrutturazione dell’intero fabbricato. Il quarto anno scade a fine febbraio 2012. Sono tenuto a lasciarlo prima e a firmare questo contratto? Nel contratto si prevede che la locazione si risolve il 30 settembre e che se non lascio la casa in quella data lui sarà esonerato per eventuali danni derivanti dalle cattive condizioni del palazzo e io sarò tenuta a pagare una penale di 10mila euro, oltre 40 euro per giorno di ritardo. Mi sembra che mi voglia un po’ forzare la mano, anche perché, da voci, sembra che stia per vendere l’intero palazzo. Grazie per la sua gentile risposta. (Katia, email)

Gentile signora,

il locatore ha facoltà di negare il rinnovo Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Condominio: gravano sul venditore le spese per lavori straordinari deliberati prima del trasferimento

In caso di vendita di un’unità immobiliare sita in edificio condominiale nel quale, antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento, siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione od innovazioni concernenti le parti comuni, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente l’obbligo di sopportare i relativi costi grava, in mancanza di accordo tra le parti, sul venditore, a nulla rilevando che le opere anzidette siano state eseguite, in tutto o in parte, successivamente alla conclusione del contratto di vendita, sicché l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c..

La Suprema Corte precisa che per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall’assemblea nella loro quantità e qualità e nell’importo degli oneri che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l’esecuzione degli interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino.

In tal caso, l’obbligo di contribuire alle spese discende, non dall’esercizio della funzione amministrativa rimessa all’amministratore nel quadro delle appostazioni di somme contenute nel bilancio preventivo, ma, direttamente, dalla delibera delllassemblea.

Ciò si ricava da una pluralità di indici normativi:

dall’art. 1104 cod. civ., dettato in materia di comunione ordinaria tale disposizione – imponendo a ciascun partecipante di contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranzaa – fa discendere, in taluni casi (allorchè la spesa importi innovazioni o sia determinata da esigenze di miglior godimento), l’obbligo di contribuzione da una volontà collegiale;

dall’art. 1121 c.c., comma 2, che consente innovazioni gravose o voluttuarie insuscettibili di utilizzazione separata quando se ne assumano la spesa i condomini che, costituendo maggioranza, hanno voluto o accettato l’innovazione: in tal caso, appunto, dovrà sobbarcarsene la spesa “la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata”, mentre ne sarà esente colui che non ne ha deliberato (e quindi voluto) la realizzazione;

dall’art. 1123 cod. civ., il quale, nel disciplinare la misura del contributo dei condomini, prevede, accanto alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, quelle per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Cassazione civile sez. II, 03 dicembre 2010 n. 24654

DiRaffaele Boccia

Agevolazioni per chi ristruttura: a chi spettano in caso di donazione dell’immobile

Buongiorno, le sto scrivendo perché ho ricevuto in donazione da mia madre una casa che è stata ristrutturata anni fa. Fino ad oggi mia madre sul suo modello 730 si è detratta una quota di queste spese e il mio dubbio è se le quote che rimangono dovrà continuare a portasele lei oppure posso detrarle io. Grazie per l’eventuale risposta che vorrà darmi. Michele

Gentile signor Michele, l’agevolazione a cui lei si riferisce è prevista dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (e sue successive modifiche) e consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef relativa all’anno in cui sono state pagate le spese, il 36% o il 41% (secondo il periodo) del costo sostenuto per interventi di ristrutturazione, e spetta entro valori massimi di spesa che sono variati nel corso degli anni. I beneficiari dell’agevolazione, se soggetti passivi Irpef, sono i possessori e i detentori dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori, siano essi residenti o meno nel territorio dello Stato.

I beneficiari dell’agevolazione possono variare nel corso del tempo necessario per utilizzare interamente le detrazioni per i seguenti motivi: 1) vendita dell’immobile ristrutturato; 2) eredità dell’immobile ristrutturato; 3) donazione dell’immobile ristrutturato.

Nel caso da lei prospettato, e cioè la donazione da sua madre dell’abitazione ristrutturata, le detrazioni che sono ancora da usufruirsi si trasferiscono al donatario solo nel caso in cui le spese di recupero edilizio sono state sostenute dal donante (sua madre) in qualità di possessore.

Nel caso in cui le spese sono state sostenute da un detentore (inquilino, comodatario) o da un familiare convivente, il diritto alle detrazioni rimane a questi ultimi.

In tutti i casi di variazione del beneficiario è fondamentale e assolutamente necessario che il soggetto che subentra nelle agevolazioni, nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi in cui utilizzerà la detrazione, indichi il codice fiscale di colui che a suo tempo ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Questo è l’unico modo in cui l’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema dell’Anagrafe Tributaria sarà in grado di collegare la posizione del subentrante (numero delle rate e importi ancora da utilizzare) a quella del suo predecessore (numero delle rate ed importi già utilizzati).