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DiRaffaele Boccia

Detrazioni per familiari a carico: la coppia di fatto

Il caso: Famiglia di fatto. Figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori. Separazione dei genitori. Figlio minore convivente con la madre. Affido esclusivo (di fatto). NESSUN PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE (nè scrittura privata). Corresponsione da parte del padre di un contributo mensile per il mantenimento del figlio. Dichiarazione della madre ai fini IRPEF figlio a carico al 100% . Dichiarazione figlio a carico al 50% del padre (mai concordata e tantomeno comunicata). Sanzione alla madre da parte dell’Agenzia delle Entrate perchè lo stesso familiare risulta fiscalmente a carico di altro soggetto. Che fare????? Grazie (Ennio, email)

Salve. Se non c’è provvedimento giudiziale di separazione (e nel suo caso non puó esserci, trattandosi di coppia di fatto) ovvero accordo tra i genitori che preveda diversamente, la detrazione spetta a ciascun genitore nella misura del 50%.

Ricordiamo che i genitori possono decidere di accordare l’intera detrazione a carico di quello tra essi col reddito più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore col reddito più basso. Altra cosa sono le spese detraibili (quali, ad esempio, le spese mediche), che la madre ha sostenuto per il figlio. In tal caso, puó detrarre il 19% dell’intera spesa sostenuta.

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DiRaffaele Boccia

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.