Rispondendo ad un interpello dell’Unep di Bari, il Ministero della Giustizia, con circolare n. 6/1363/03 del 2 agosto 2011, ha avuto modo di fornire alcune precisazioni in merito alle conseguenze discendenti alla nuova rideterminazione dei valori del contributo unificato (articolo 37, Decreto legge n. 98/2011) anche alla luce del venir meno delle esenzioni per le cause relative alle separazioni, alle cause di lavoro e così via.
In particolare, viene spiegato come i diritti, le indennità di trasferta nonché le spese postali inerenti agli atti eseguiti dagli uffici notificazioni e protesti o dagli ufficiali giudiziari, collegati a queste ultime procedure continueranno ad essere posti a carico dell’erario senza dover essere addebitate alle parti richiedenti.
Da ciò deriva che non è dovuta la marca di 8,00 euro in relazione ad i procedimenti di recente assoggettati al pagamento del contributo unificato (vedi qui), in quanto – ha precisato la nota del dicastero – le modificazioni operate riguardano esclusivamente il contributo unificato per le controversie nel processo civile, amministrativo e tributario senza prendere in esame tali altre spese.
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