Buongiorno, mi e stato notificato lo sfratto per morosità. poi ieri ho avuto la prima udienza davanti al giudici. Mi è stato concesso solo 30 giorni come termine di grazia. vorrei sapere gentilmente se possibile prolungare questo termine alla prossima udienza? se nel caso della convalida dello sfratto è possibile avere indietro la cauzione versata al inizio? grazie (Alessandro, email)
La legge n.392/78 prevede all’art.55 che il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnargli un termine fino a novanta giorni per sanare la morosità.
Il termine è di centoventi giorni se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi comprovate condizioni di difficoltà.
Quindi, la durata del termine è rimessa al prudente apprezzamento del magistrato, e non può essere prorogata neppure su accordo delle parti. Se lei non rispetta il predetto termine, il contratto sarà risolto e sarà convalidato lo sfratto alla prossima udienza.
Va pure detto che la morosità del conduttore può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte (o quattro, nel caso di disoccupazione, malattia o gravi difficoltà) nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto, comprensivo di interessi legali e spese processuali.
Questo tipo di rimedio è previsto solo per le locazioni ad uso abitativo.
In merito al deposito cauzionale, come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, esso ha la funzione di salvaguardare il proprietario da inadempimenti del conduttore anche relativi al pagamento dei canoni.
In presenza di una morosità, mi sembra evidente che lei non potrà richiedere indietro le mensilità anticipate, che potranno essere trattenute dal proprietario in misura pari alle mensilità dovute.
Il deposito cauzionale svolge la sua funzione classica al momento della riconsegna dell’immobile, in occasione della quale si consiglia sempre di redigere un verbale ove constatare lo stato dell’immobile. In tale occasione, infatti, potrebbero emergere danni non riconducibili ad un ordinario uso dell’immobile, con diritto per il proprietario di trattenere la cauzione, salvo agire per la differenza in caso di danni maggiori all’importo di questa.
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