Archivio per Categoria Locazioni

DiRaffaele Boccia

Il conduttore non risponde dell’incendio se ha custodito con diligenza

contrattoL’art. 1588 c.c. (coordinato con l’art. 1218 c.c.), in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile con la dimostrazione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto, e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell’incendio ed essa non sia a lui imputabile. Non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fini della liberazione dalla responsabilità contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o il perimento della cosa locata, l’individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell’incendio stesso.

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DiRaffaele Boccia

Locazione abitativa: se manca la forma scritta c’è nullità relativa

locazioneL’assenza della forma scritta è sanabile nei modi, forme e termini riportati all’art. 13 l. n. 431/1998. In ragione di ciò, compito del giudice sarà quello di accertare l’assenza di forma scritta, accertare che tale mancanza sia riconducibile alla volontà esclusiva del locatore, determinare il canone dovuto e, ove occorra, condannare il locatore alla restituzione del canone eventualmente incamerato in eccedenza. Requisito necessario è l’accertamento della posizione predominante del locatore che deve consistere in una inaccettabile pressione finalizzata a costringere il conduttore ad un contratto in forma verbale. Invece, se l’assenza di forma è riconducibile a volontà esclusiva o concorrente del conduttore il locatore potrà agire per ottenere la restituzione dell’immobile occupato senza titolo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 18214/15; depositata il 17 settembre Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Nessuna indennità di avviamento per l’attività commerciale priva delle prescritte autorizzazioni

locazioneCome è noto, il locatore che intimi al conduttore di un immobile destinato alla vendita al pubblico la finita locazione sarà tenuto a versare a questi la cd. indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34.

Recentemente la Cassazione (sez. III, 22 novembre 2013, sentenza n.26225) è stata chiamata ad esprimersi sul quesito posto proprio da un locatore se fosse dovuta la detta indennità a soggetto che eserciti il commercio e la vendita in locale sprovvisto di autorizzazione amministrativa o ad artigiano non iscritto all’apposito albo presso la competente Camere ad Commercio, o anche se iscritto all’albo, eserciti il commercio e la vendita di beni anche non di sua produzione in locale non adiacente sprovvisto di autorizzazione amministrativa o che comunque non provi di essere di essere nell’una o nell’altra condizione abilitante.

La Suprema Corte ha negato il diritto all’indennità.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la tutela dell’avviamento commerciale, apprestata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 40, per gli immobili adibiti ad uso  Leggi tutto