Con la Risoluzione n.82/E del 21 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per un provvedimento giudiziario grava esclusivamente su attore e convenuto, con esclusione di chi sia intervenuto volontariamente nel giudizio per dar man forte alle ragioni di uno degli originari contendenti.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 57 del TUR, sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “…le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte «la solidarietà deve Leggi tutto