Archivio dei tag imposta di registro

DiRaffaele Boccia

L’imposta di registro non grava su chi interviene in giudizio

imposte e tasseCon la Risoluzione n.82/E del 21 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per un provvedimento giudiziario grava esclusivamente su attore e convenuto, con esclusione di chi sia intervenuto volontariamente nel giudizio per dar man forte alle ragioni di uno degli originari contendenti.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 57 del TUR, sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “…le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.

Secondo costante giurisprudenza della Corte «la solidarietà deve Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

In Tribunale imposta di registro anche per le cause inferiori

carta_burocrazia_flickr_illek08Ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad un appello proposto davanti al Tribunale per un giudizio sorto davanti al Giudice di Pace con importo inferiore ai 1.033 euro. Mi risulta che per questo importo la causa va esente dall’imposta di registro. Sbaglio? 

Rispondiamo riportando il parere dell’Agenzia delle Entrate reso con risoluzione 48/E del 18/04/2011.

La legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Il termine per pagare l’imposta di registro per la risoluzione della locazione

Se disdico il contratto di locazione, quanto tempo ho per pagare l’imposta per la risoluzione? (Biagio, email)

L’articolo 28 del dpr 131/86 recita pressappoco così…la risoluzione del contratto è soggetta a imposta fissa quando: (ipotesi 1) dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto (1456 c.c.); (ipotesi 2) è decisa consensualmente dalle parti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di conclusione del contratto.

In ogni altro caso di risoluzione (ipotesi 3) diverso da quello che dipende da clausola o condizione risolutiva e quello di risoluzione consensuale) il relativo atto è comunque soggetto ad imposta fissa.

Qualora sia previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta di registro nella misura: (1) dello 0.5% se il pagamento è contestuale all’evento risolutivo; (2) del 3% se il pagamento è differito ed assume quindi la natura di un’autonoma disposizione patrimoniale.

E fino a qui abbiamo stabilito l’imposta dovuta (che per le locazioni di immobili è pari a 67 euro)…ci resta il termine…cioè quando si devono versare questi 67 euro?

L’articolo 17 del dpr 131/86 stabilisce che per la cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione e affitto di beni immobili sul territorio dello stato l’imposta dovuta per la registrazione deve essere liquidata e assolta dalle parti entro 30 giorni (la data di partenza è dunque quella da cui ha effetto la risoluzione).

L’attestato di versamento deve essere presentato all’ufficio territoriale dove è stato registrato l’atto originario nel termine di 20 giorni dal pagamento della risoluzione. Va bene anche spedirlo con raccomandata, che ha data certa.

Quando la locazione si protrae dopo la naturale scadenza del contratto questo può accadere: (a) senza la volontà del locatore; (b) col consenso tacito del locatore e del locatario, (c) indennità corrisposte in assenza di contratto (cosiddetto contratto in nero).

Nel primo caso, se il locatario corrisponde indennità senza titolo queste sono soggette ad imposta di registro pari al 3% dell’ammontare ricevuto da versarsi entro 20 giorni dal ricevimento (non scatta in questo caso il termine agevolativo dei 30 giorni proprio delle locazioni in quanto non trattasi giuridicamente di locazione).

Nel secondo e nel terzo caso le somme corrisposte sono assimilate a canoni di locazione e scontano l’imposta nella misura del 2% del canone annuo (anche se poi la durata è inferiore all’anno) da versarsi entro 30 giorni dall’inizio di questa “nuova locazione”.

DiRaffaele Boccia

Ho diritto al rimborso dell’imposta di registro se l’inquilino muore?

Gentile Avvocato, il mio inquilino è deceduto da qualche giorno. Appena il mese prima avevo pagato la tassa di registro per l’anno in corso. Mi chiedevo se potevo avere un rimborso dall’Agenzia delle Entrate, anche parziale, e se sono tenuta a comunicare la cessazione del contratto. Grazie (Adele)

Suppongo che l’inquilino fosse single/vedovo/senza figli conviventi e che l’imposta di registro sia stata pagata anno per anno e non per tutta la durata del contratto. In questo caso non c’è rimborso! Lo prevede il D.P.R. 131/86.

Diversamente, nel caso di contratto risolto anticipatamente per il quale è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Quindi, se è stato versato solo l’anno in corso, niente rimborso e lo Stato ringrazia!

Se, invece, l’inquilino non era single, vedovo o comunque in casa rimane un parente, il contratto sopravvive e l’imposta per gli anni a seguire (fino alla naturale scadenza del contratto) è versata dal contraente sopravvissuto (locatore, nel nostro caso) che, poi, in virtù della obbligazione solidale, si rivale per il 50% sull’inquilino superstite.

Infine, sì, se il contratto finisce lì, va pagata l’imposta per la risoluzione, di importo fisso pari a € 67,00, entro trenta giorni, e poi bisogna portarne copia all’Ufficio.