L’imposta di registro non grava su chi interviene in giudizio

DiRaffaele Boccia

L’imposta di registro non grava su chi interviene in giudizio

imposte e tasseCon la Risoluzione n.82/E del 21 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per un provvedimento giudiziario grava esclusivamente su attore e convenuto, con esclusione di chi sia intervenuto volontariamente nel giudizio per dar man forte alle ragioni di uno degli originari contendenti.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 57 del TUR, sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “…le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.

Secondo costante giurisprudenza della Corte «la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972) ».

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha concluso, dunque, che “tra le parti in causa la solidarietà risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall’unitarietà di situazioni che si vengono a configurare..”.

Sulla base dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che, per la registrazione degli atti giudiziari, l’imposta di registro non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento in quanto l’indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale “ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo” (Corte di Cassazione, sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4805).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in sostanza, “il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione giuridica processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (cfr. Corte di Cassazione 5 sez. 16.7.2010 n. 16745)”.

In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve dunque ritenersi che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del TUR debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 105, 2° comma, del codice di procedura civile, ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.

Allorquando tale intervento non corrisponda alla titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma sia svolto solo in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata, può dirsi che l’interesse dell’intervenuto è solo indiretto, per cui non riguarda il rapporto sostanziale del procedimento, che ha visto, invece, coinvolti esclusivamente l’attore e il convenuto e che è stato oggetto di giudicato nell’ambito della provvedimento giudiziale.

Deve, dunque, ritenersi che ai soggetti intervenuti volontariamente nel procedimento e rimasti estranei al giudicato della sentenza, non possa essere esteso il principio di solidarietà passiva previsto per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza in esame, ancorché tale soggetto sia comunque chiamato al pagamento delle spese processuali.

La responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta graverà, pertanto, nel caso di specie, esclusivamente sui soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale del procedimento e, dunque, sull’attore del procedimento e sul convenuto.

Print Friendly, PDF & Email

Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

Lascia una risposta