Archivio dei tag incendio

DiRaffaele Boccia

Il conduttore non risponde dell’incendio se ha custodito con diligenza

contrattoL’art. 1588 c.c. (coordinato con l’art. 1218 c.c.), in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile con la dimostrazione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi di custodia a suo carico con la diligenza richiesta dal caso concreto, e che sia stata identificata in modo positivo la causa dell’incendio ed essa non sia a lui imputabile. Non attiene al contenuto della prova liberatoria, invece, ai fini della liberazione dalla responsabilità contrattuale del conduttore verso il locatore per i danni subiti o il perimento della cosa locata, l’individuazione dei soggetti in concreto responsabili dell’incendio stesso.

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DiGiuseppe Calculli

Chi risponde penalmente del piano antincendio inefficace?

Il dirigente dell’azienda deve garantire la presenza in sede di personale qualificato, in grado di attuare il piano antincendio per far fronte all’emergenza dovuta al propagarsi di fiamme.

E’ quanto stabilito dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la morte di tre turisti ospiti di un albergo romano a causa di un incendio provocato da due ospiti dell’hotel cittadine americane. In particolare, le donne Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Per i danni causati dall’incendio dell’auto in sosta risponde l’assicuratore

La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lg. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.

Cassazione civile  sez. III, 20 luglio 2010, n. 16895