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DiRaffaele Boccia

Brevi riflessioni sul nuovo risarcimento per lesioni di lieve entità

Il recente Decreto-Legge 24/1/2012 n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (cd. decreto sulle liberalizzazioni) ha apportato delle modifiche al Codice delle Assicurazioni: in particolare all’art. 139 che riguarda il risarcimento del danno biologico in caso di lesioni di lieve entità (sotto i 9 punti di invalidità permanente).

Lo scopo della modifica è quello di escludere la risarcibilità di danni lievissimi e non strumentalmente o – come vedremo – visivamente apprezzabili.

Però, preliminarmente ci preme Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Faro in liquidazione coatta amministrativa: gli assicurati hanno 60 giorni per recedere

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-8-2011 è stata pubblicata la “Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma“.

Qui potete trovare il decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

Si ricorda  che l’art.169 del Codice delle Assicurazioni prevede che  i contratti di assicurazione Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

La FARO Assicurazioni è stata commissariata

Con provvedimento ISVAP n.ro. 2871 del 24 Gennaio 2011 la società FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A è stata Commissariata perchè posta in Amministrazione Straordinaria.

Il dott. Giovanni De Marco, ai sensi dell’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stato nominato commissario straordinario per l’amministrazione di Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in Roma, Viale Parioli 1/3.

L’avv. Andrea Grosso, il dott. Alberto De Nigro e l’avv. Riccardo Szemere sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, componenti del comitato di sorveglianza di Faro – Compagnia di Assicurazioni e 2 Riassicurazioni s.p.a. con sede in Roma, Viale Parioli 1/3.

L’Avv. Andrea Grosso è stato nominato presidente del comitato stesso.

L’Amministrazione Straordinaria (disciplinata dagli artt.231 e ss. del codice delle assicurazioni private) è il regime cui viene sottoposta l’impresa di assicurazioni a carico della quale sono state rilevate dall’I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) gravi irregolarità amministrative e gestionali.

L’Isvap nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l’amministrazione straordinaria al fine di risanare l’impresa o di porla in liquidazione coatta.

I commissari straordinari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Durante la fase di amministrazione straordinaria, che è una situazione eccezionale volta al risanamento dell’impresa e che può durare, salvo eccezionali proroghe, al massimo un anno, i contratti assicurativi restano, pertanto, normalmente in vigore.

N.B.: successivamente la Faro Assicurazioni è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, come meglio descritto in questo post

DiRaffaele Boccia

Se mi aumenta il premio per un sinistro che non ho fatto

Gentile avvocato, nel recarmi a pagare il premio dell’auto, ho trovato, con mio grande sconcerto, un aumento rilevante ed un doppio declassamento.  Ho chiesto spiegazioni e l’agente mi riferisce che risulterebbe un sinistro a mio carico che non mi risulta e che è stato anche liquidato alla controparte. E’ una profonda ingiustizia. In vita mia non ho fatto mai incidenti. Mi dà un consiglio? (Carmela)

Gentile signora, lei può richiedere alla sua Assicurazione copia degli atti relativi al procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni del sinistro che le risulta addebitato. Quindi, invii subito una lettera raccomandata alla sede legale della Compagnia, chiedendo chiarimenti in merito al sinistro liquidato ed evidenziando di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna di apertura di un sinistro in suo danno.

Infatti, le Compagnie assicuratrici, in caso di ricezione di una richiesta di risarcimento danni, sono tenute a notiziarne per iscritto il proprio assicurato chiedendo conferma o smentita del fatto. Solo in caso di ammissione di responsabilità del proprio assicurato (o di suo silenzio), infatti, possono provvedere a pagare. Laddove manchino comunicazioni scritte dell’Assicurazione, il sinistro addebitatole andrà senz’altro cancellato.

E’ il caso della cd. “mala gestio“, che ricorre quando la compagnia ha gestito in maniera non corretta la procedura di apertura e liquidazione del sinistro. In ipotesi, il sinistro non può essere addebitato neppure quando lo stesso è effettivamente avvenuto, e la compagnia ha risarcito i danni alla controparte omettendo di richiedere informazioni al suo assicurato. Si consideri, comunque, che l’assicurato ha sempre il dovere di denunciare ogni sinistro alla Compagnia entro tre giorni (termine previsto dal codice civile, ma non ritenuto perentorio).

Tornando alla nostra richiesta, se non riceve risposta entro 60 giorni (di solito così capita), oltre a segnalare il comportamento all’ISVAP per l’applicazione delle sanzioni del caso, può richiedere il ripristino della classe di merito esistente prima del sinistro e del relativo premio, nonchè il rimborso delle somme indebitamente corrisposte in seguito all’illegittimo declassamento.

DiRaffaele Boccia

Per i danni causati dall’incendio dell’auto in sosta risponde l’assicuratore

La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lg. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.

Cassazione civile  sez. III, 20 luglio 2010, n. 16895