Brevi riflessioni sul nuovo risarcimento per lesioni di lieve entità

DiRaffaele Boccia

Brevi riflessioni sul nuovo risarcimento per lesioni di lieve entità

Il recente Decreto-Legge 24/1/2012 n.1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (cd. decreto sulle liberalizzazioni) ha apportato delle modifiche al Codice delle Assicurazioni: in particolare all’art. 139 che riguarda il risarcimento del danno biologico in caso di lesioni di lieve entità (sotto i 9 punti di invalidità permanente).

Lo scopo della modifica è quello di escludere la risarcibilità di danni lievissimi e non strumentalmente o – come vedremo – visivamente apprezzabili.

Però, preliminarmente ci preme evidenziare che la nuova norma, frutto dell’intervento legislativo, è entrata in vigore il 26 marzo 2012 e riteniamo che, in forza del principio posto dall’art.11 delle preleggi, la norma non possa che disporre per il futuro (non essendo specificamente retroattiva), restando, dunque, applicabile ai sinistri avvenuti dopo tale data.

Tale precisazione appare opportuna alla luce di una circolare del 27 marzo che l’ANIA si è affrettata a trasmettere a tute le proprie consociate e nella quale esplicitamente così riferisce: “Le due disposizioni, entrate in vigore il 26 marzo 2012, si applicano a tutte le situazioni pendenti alla data in questione, a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto generatore dell’evento“.

La direttiva ANIA  è un atto di parte (Ania sta infatti per Associazione nazionale tra le Imprese assicuratrici), che non ha efficacia normativa nè interpretativa, ma purtroppo sarà facile imbattersi in liquidatori che, trincerandosi dietro questa indicazione, negheranno il risarcimento anche per danni precedenti al 26 marzo dimenticandosi dell’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale che, sotto il titolo di “Efficacia della legge nel tempo”, così recita: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25)“.

Tornando alla modifica, l’art.3-ter aggiunge al comma 2 il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.

E poi l’art.3-quater che aggiunge la seguente disposizione: ““Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Dunque, non possiamo non evidenziare un aspetto contraddittorio delle due norme. Da una parte (art.3-ter) si esclude, in assenza di un positivo accertamento clinico strumentale, il risarcimento per danno biologico permanente, dall’altra (art.3-quater) il risarcimento l’intero “danno alla persona”.

La formulazione non sembra, dunque, univoca, in quanto se prima la norma concedere spazio al risarcimento del danno temporaneo pur in mancanza di obiettivi riscontri clinici, il successivo capoverso, richiamandosi ad un ampio e generico “danno alla persona”, sembra escludere del tutto il diritto del danneggiato.

Forse, un’interpretazione corretta potrebbe essere questa: quella di ritenere che il danno biologico permanente (i postumi invalidanti conseguenti alla lesione) sia risarcibile solo dopo essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre quello temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, potrà invece essere riconosciuto se accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente.

Infine, va sottolineato l’uso dell’avverbio “visivamente” (…da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”), che lascia intendere che alcuni tipi di lesioni, pur non apprezzabili strumentalmente, siano ugualmente risarcibili. Questa precisazione, a mio parere, risulta essere quantomai opportuna in quanto consente di ricomprendere nel campo di quelle risarcibili alcune lesioni (tumefazioni, abrasioni, ecc.) che, non rilevabili da accertamenti strumentali, sarebbero state escluse. Certo, trattasi comunque di danni marginali e che normalmente non lasciano emergere alcun danno permanente.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

2 Commenti finora

AndreaPubblicato il7:24 pm - Lug 3, 2012

buonasera oggi sono andato da un suo collega per una consulenza; rientro tra le persone che hanno subito un incidente prima del 26 marzo ma nn mi è stato riconosciuto (dal medico legale assicurativo) nessun punto di invalidità permanente, mi è stato risposto che in linea teorica è vero che la legge non è retroattiva ma che la liquidazione viene fatta sulle tabelle aggiornate al momento della visita da parte del medico legale, quindi ergo è come se fosse retroattiva indirettamente.credo che certe cose come questa incongruenza ( nonostante trovo giusta la legge ) succedano solo in italia.

    Raffaele BocciaPubblicato il2:30 pm - Ago 23, 2012

    il discorso è quello a cui ho fatto cenno nel post. Le Compagnie assicuratrici si trincerano dietro la nuova normativa e l’interpretazione data dall’ANIA, ma lei ovviamente non è tenuto ad accettare la somma così come le viene proposta dalla Compagnia. L’unica è fare causa e vedere come si pronuncia il Giudice su questo aspetto della applicabilità della nuova legge ai sinistri avvenuti quando ancora non era vigente.

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