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DiRaffaele Boccia

Condominio: i comproprietari di un appartamento sono obbligati in solido a pagare gli oneri

Condominio“I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche quando decide secondo equità ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione, sez. II, 21 ottobre 2011, n. 21907).

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DiRaffaele Boccia

Separazione coniugale: a chi è assegnata la casa in mancanza di figli?

Salve. Io e mio marito intendiamo separarci consensualmente. Non abbiamo figli e siamo entrambi autonomi dal punto di vista economico. A chi spetta la casa coniugale, che è di proprietà comune? Grazie (Loredana)

La risposta è: dovete deciderlo voi.

Infatti, nel caso in cui la casa coniugale sia in comproprietà dei coniugi e non ci siano figli (lo stesso vale in presenza di figli autosufficienti economicamente e che vivano da soli), il giudice non può decidere in merito alle diverse autonome domande di assegnazione, stante lo scopo dell’assegnazione, che è quello di garantire ai figli una certà stabilità continuando a vivere nella casa familiare.

In mancanza di accordo tra i coniugi, gli stessi potranno chiedere la divisione dell’immobile dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all’altro coniuge o comunque figli con quest’ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge.