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DiRaffaele Boccia

Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa: i danni diversi da quelli derivanti da rca

 

Volevo sapere a chi rivolgermi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al furto della mia auto avvenuto qualche giorno fa ed assicurata con la Progress. Mi hanno detto che è fallita e che avrei perso ogni diritto. E’ vero? (Saverio A.)

Gentile signore, con Decreto Ministeriale del 29/03/2010 alla Progress Ass.ni è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami ed è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.). Il provvedimento è stato pubblicato in G.U. il 20 aprile 2010.

Una  volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito è tutelabile esclusivamente mediante accertamento in sede fallimentare. Deve, quindi, presentare istanza per entrare a far parte della massa dei creditori fallimentari.

Ricordo, poi, che l’art.169 del codice delle assicurazioni prevede espressamente che i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

Quindi, Lei avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del detto provvedimento, e cioè entro il 19 maggio 2010. Decorso questo termine, il contratto ha perso efficacia e non è più in alcun modo invocabile.

Diversa e più favorevole sorte riserva, invece, la richiamata disposizione ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, i cui effetti continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

In tale ultimo caso, infatti, in caso di sinistro, il risarcimento sarà dovuto dal Fondo di Garanzia Vittime della strada, nelle forme e con i modi sempre disciplinati dal codice delle assicurazioni.

Per i sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione gli aventi diritto a capitali o indennizzi vengono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione (Art. 258, comma 4 del Codice delle Assicurazioni).

DiRaffaele Boccia

Del furto consumato salendo sui ponteggi dei lavori di rifacimento dell’immobile condominiale

Con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persone introdottesi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile condominiale, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio, pertanto, del “neminem laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.

Può sussistere la concorrente responsabilità del condominio/committente ex art. 2051 c.c., se non ha vigilato sull’osservanza delle minime precauzioni anti-furto da parte dell’appaltatore (culpa in vigilando), ovvero allorché risulti che abbia scelto un’impresa appaltatrice manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera (culpa in eligendo) (Cassazione civile  sez. III, 17 marzo 2009 n. 6435).

In merito alla responsabilità del committente, si segnala che questa pronuncia prende le mosse dalla sentenza (Cassazione civile  sez. III, 22 febbraio 2008 n. 4591) con cui, in tema di appalto di opere pubbliche, il giudice di legittimità ha affermato la responsabilità del committente per il semplice fatto che la pubblica amministrazione conserverebbe rilevanti poteri di ingerenza e controllo sull’opera dell’appaltatore.

Con l’arresto da ultimo segnalato, la S.C., senza sconfessare il precedente orientamento, opera un’apertura nell’ambito delle ipotesi di responsabilità del committente. Invero, prima si escludeva la responsabilità di questi ex art. 2051 c.c., in quanto si assumeva che con la consegna della res all’appaltatore venisse meno il potere di fatto sulla cosa, e con esso la responsabilità del custode. A tale regola si faceva eccezione quando fosse configurabile una responsabilità del committente per culpa in eligendo (e quindi ex art. 2043 c.c., non ex art. 2051 c.c.), come, ad esempio quando l’opera fosse stata affidata ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, e abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive (Cass. 26 giugno 2000 n. 8686; Cass. 24 febbraio 1996 n. 1456).