Domanda piuttosto ricorrente nella pratica è su chi, tra locatore e conduttore, nei contratti di locazione relativi a immobili destinati a un uso diverso da quello abitativo, incomba l’onere di richiedere ed ottenere le opportune autorizzazioni per l’esercizio, nell’immobile locato, dell’attività prevista in contratto.
La Giurisprudenza, in maniera costante, ha enunciato il principio secondo cui, salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del bene locato.
Pertanto, nel caso in cui il conduttore non ottenga la suddetta autorizzazione, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand’anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Di conseguenza, illegittima deve considerarsi l’interruzione da parte del conduttore del pagamento dei canoni in attesa del rilascio delle richieste autorizzazioni.
Solo nel caso in cui il rilascio delle licenze amministrative necessarie allo svolgimento dell’attività abbia formato oggetto di una specifica pattuizione, allora la destinazione particolare dell’immobile (tale da richiedere che esso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze) assumerà rilievo quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligazione assunta dal locatore di garantire il pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto.
Non è sufficiente, invece, la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del locatore.
Dunque, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche dell’immobile siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato.
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