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DiRaffaele Boccia

Multa oltre i 200 euro? Rateazione fin da subito

Non è necessario attendere il decreto interministeriale cui fa riferimento l’ultimo comma dell’art.202-bis del codice della strada per ottenere la rateazione di sanzioni pecuniarie superiori ai 200 euro.

E’ quanto ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare n.6535 del 22 aprile 2011, ritenendo applicabile anche alle sanzioni derivanti da infrazioni a norme del Codice della Strada la medesima facilitazione prevista dall’art.26 L689/81 per le somme dovute in seguito ad ordinanza ingiunzione.

Val la pena ricordare, a tal proposito, che  l’art.202-bis del codice della strada riconosce tale facoltà a chi è  titolare di un reddito imponibile ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Se  l’interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito è costituito Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Fattura di conguaglio dell’Enel: si può chiedere la rateizzazione

Salve. La società di cui sono amministratore ha ricevuto una fattura di conguaglio dell’Enel di importo notevolissimo e relativa agli ultimi due anni, durante i quali la società non ha mai effettuato la lettura del contatore. Il problema è che la fattura, recapitataci pochi giorni fa, ha una scadenza tra meno di una settimana.  Come conviene regolarsi? (Matteo, email)

Gentile sig. Matteo, la sua società può senz’altro richiedere una rateizzazione del pagamento dei corrispettivi richiesti.

La materia è regolata dalla deliberazione dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), e precisamente la n.200 del 28 dicembre 1999. Essa definisce condizioni di fornitura dell’energia elettrica minime inderogabili, che possono essere soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non discriminazione fra i clienti, applicandosi ai rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti ed i loro clienti, esclusi i clienti alimentati in alta tensione, nonché quelli che utilizzano l’energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.

Per quanto attiene al suo caso, l’art.13 della deliberazione regola i casi in cui il cliente può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia attraverso rate successive, stabilendo che “l’esercente è tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.”.

La richiesta di rateizzazione va inoltrata alla società erogatrice prima della  scadenza del termine di pagamento della fattura di conguaglio per la quale si richiede, pena la perdita del relativo diritto.

Le evidenzio, comunque, che, a quanto pare di capire dalla sua email, l’Enel ha già violato i precetti della direttiva almeno sotto due profili: in primis, perchè avrebbe dovuto, per contratti come il suo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, eseguire la lettura del gruppo di misura (contatore) almeno una volta al mese (art.3 della deliberazione); in secondo luogo, essa deve rimettere la fattura almeno venti giorni prima della scadenza per il suo pagamento (art.6.2).

Dunque, le consiglio di inviare subito una lettera di reclamo (può farlo anche via fax) nella quale evidenzia questi due aspetti e, contestualmente, richiede la dilazione, la cui durata, salvo diverso accordo tra le parti, è suddivisa in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

In caso di mancata risposta entro 40 giorni, può anche inoltrare denuncia alla AEEG.

DiRaffaele Boccia

L’Equitalia non può iscrivere ipoteca se il debitore è ammesso alla dilazione del pagamento

È illegittima l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, eseguita subito dopo aver concesso la dilazione del pagamento del debito iscritto a ruolo a norma dell’art. 19 dello stesso Decreto, così come modificato dall’art. 83 comma 23, lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, dal momento che tale disposizione, nel regolare la rateazione, non prevede alcuna garanzia a favore del Concessionario della riscossione e, piuttosto, con detta novella del 2008 è stata espressamente abrogata quella parte del comma 1 dell’articolo 19 che subordinava la concessione della rateazione alla prestazione di garanzia fideiussoria o ipotecaria proprio al fine di accrescere le capacità di pagamento dei contribuenti; sì che è di tutta evidenza che il legislatore ha voluto escludere qualunque forma di garanzia a sostegno della rateazione, affidando la tutela della ragioni creditorie dell’Amministrazione Finanziaria alla valutazione della sussistenza delle condizioni soggettive del debitore necessarie per concedere la rateazione (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare – ISEE – ed altri indicatori – liquidità, alfa, – normativamente previsti), come del resto conferma persino lo stesso Agente della riscossione – Equitalia E. TR. – Spa, nella direttiva n. 12 del 2008, laddove afferma che «al pagamento della prima rata consegue che l’Agente della riscossione dovrà rinunciare ad eventuali procedure esecutive iniziate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto, venendo anche meno, in capo al debitore moroso, la qualità di soggetto inadempiente ai fini del precitato art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973».

Comm. trib. prov.le Bari sez. IV , sentenza  9 marzo 2010  n. 56