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DiRaffaele Boccia

Equitalia: possibile ora la rateazione fino a 120 rate

cartella di pagamentoMinistero dell’economia e delle finanze
Decreto del 6 novembre 2013
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1°, che stabilisce che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
Visto l’art. 19 del decreto del Leggi tutto
DiRaffaele Boccia

Fattura di conguaglio dell’Enel: si può chiedere la rateizzazione

Salve. La società di cui sono amministratore ha ricevuto una fattura di conguaglio dell’Enel di importo notevolissimo e relativa agli ultimi due anni, durante i quali la società non ha mai effettuato la lettura del contatore. Il problema è che la fattura, recapitataci pochi giorni fa, ha una scadenza tra meno di una settimana.  Come conviene regolarsi? (Matteo, email)

Gentile sig. Matteo, la sua società può senz’altro richiedere una rateizzazione del pagamento dei corrispettivi richiesti.

La materia è regolata dalla deliberazione dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), e precisamente la n.200 del 28 dicembre 1999. Essa definisce condizioni di fornitura dell’energia elettrica minime inderogabili, che possono essere soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non discriminazione fra i clienti, applicandosi ai rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti ed i loro clienti, esclusi i clienti alimentati in alta tensione, nonché quelli che utilizzano l’energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.

Per quanto attiene al suo caso, l’art.13 della deliberazione regola i casi in cui il cliente può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia attraverso rate successive, stabilendo che “l’esercente è tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.”.

La richiesta di rateizzazione va inoltrata alla società erogatrice prima della  scadenza del termine di pagamento della fattura di conguaglio per la quale si richiede, pena la perdita del relativo diritto.

Le evidenzio, comunque, che, a quanto pare di capire dalla sua email, l’Enel ha già violato i precetti della direttiva almeno sotto due profili: in primis, perchè avrebbe dovuto, per contratti come il suo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, eseguire la lettura del gruppo di misura (contatore) almeno una volta al mese (art.3 della deliberazione); in secondo luogo, essa deve rimettere la fattura almeno venti giorni prima della scadenza per il suo pagamento (art.6.2).

Dunque, le consiglio di inviare subito una lettera di reclamo (può farlo anche via fax) nella quale evidenzia questi due aspetti e, contestualmente, richiede la dilazione, la cui durata, salvo diverso accordo tra le parti, è suddivisa in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

In caso di mancata risposta entro 40 giorni, può anche inoltrare denuncia alla AEEG.