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DiRaffaele Boccia

Il danno cagionato alla madre divorziata dal figlio maggiorenne

Buongiorno, sono una mamma divorziata con un figlio maggiorenne. La settimana scorsa ha avuto un incidente per asfalto scivoloso. La macchina ha subito un grosso danno. Vorrei sapere se il padre spetta la metà del danno in quanto la macchina è di mia proprietà? Grazie. cordiali saluti (Anna, email)

Gentile signora, se la responsabilità per il sinistro è addebitabile esclusivamente a suo figlio (e non, ad esempio alla condotta, anche concorrente, di altro automobilista), lui deve rispondere, in quanto maggiorenne, delle conseguenze della sua imperizia.

Chiunque, avendo la capacità di intendere e volere, cagiona ad altri un danno, è tenuto a risarcirlo: in questo caso, solo lei potrebbe richiedergli i danni, non potendo pretendere il risarcimento da nessun altro.

Suo marito è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, se non autosufficiente dal punto di vista economico, ma nel caso da lei prospettato ritengo che i danni esulano dal concetto di mantenimento e incombono esclusivamente sul ragazzo. Ritengo molto difficile poter sostenere che questo tipo di spesa, poichè cagionata a chi è tenuto al mantenimento, rientra tra quelle straordinarie, al pari di quelle mediche o di istruzione, cui ciascun genitore è tenuto a partecipare.

In tal senso, ho rinvenuto una pronuncia del Tribunale di Piacenza (sentenza del 02/02/2010 n. 82) che ha ritenuto che, laddove l’auto sia intestata alla madre e non sia normalmente in uso al figlio, la spesa per la riparazione della stessa non può essere considerata spesa straordinaria e, come tale, a carico dei genitori nella misura prevista nelle condizioni di separazione.

Piuttosto, se il sinistro si è verificato a causa di un’insidia presente sulla sede stradale (ad esempio, olio sulla carreggiata), potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell’Ente proprietario della strada (normalmente il Comune).

Per completezza, vale la pena ricordare che dal punto di vista penale non è punibile chi abbia commesso il reato di danneggiamento in danno di un parente prossimo (art.649 c.p.).

DiRaffaele Boccia

Reversibilità: spetta all’ex coniuge solo se già titolare di assegno di divorzio

Il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto – in caso di morte dell’ex coniuge – alla attribuzione della pensione di reversibilità, o di una quota di questa qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, a condizione che l’istante sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa l. n. 898 del 1970, cioè che vi sia stato l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale (art. 9 l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 l. n. 74 del 1987 e come autenticamente interpretato – con disposizione quindi retroattiva – dall’art. 5 l. n. 263 del 2005). Non è sufficiente, pertanto, perché sorga il diritto alla pensione “de qua” (o a una sua quota) che il richiedente si trovi nelle condizioni per ottenere l’assegno in parola e neppure che, in via di fatto, o anche per effetto di private convenzioni, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius, quando questi era in vita (Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2007 n. 12149).

E’ necessario, dunque, che l’assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale, e che, quindi, al momento della morte dell’ex coniuge – convolato a nuove nozze – il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 l. 898/70. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un “assegno di divorzio” non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio (Cassazione civile sez.I, 09 giugno 2010 n. 13899).

L’assegno di divorzio deve essere stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell’interesse dell’ex coniuge; qualora l’assegno sia stato disposto nell’interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto alla pensione di reversibilità è a tempo determinato e deve ritenersi cessato una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela (Cassazione civile sez.lav., 23 giugno 2008 n. 17047).

Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge, occorre tener conto (art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, nel testo novellato dall’art. 13 l. n. 74 del 1987) della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall’elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell’ambito dell’art. 5 l. n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.

Peraltro, i predetti elementi desumibili dall’art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all’aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, il quale può restare parzialmente insoddisfatto a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità , sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell’uno rispetto a quello dell’altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all’altro nella conduzione familiare (Cassazione civile sez.I, 09 maggio 2007 n. 10638).

il comma 6 dell’art.5 L.898/1970

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

DiRaffaele Boccia

L’obbligo del mantenimento persiste quando il figlio si assenta per motivi di studio o percepisce una borsa di studio

Quando il genitore affidatario e il figlio coabitano, il primo, separato o divorziato, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte di quest’ultimo, ad essere legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, sempre che persista il rapporto di coabitazione .

Perchè ricorra il detto requisito della coabitazione, è sufficiente  che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (in tal senso, recentemente anche Cassazione civile  sez. I, 22 marzo 2010, n.6861).

Spetta, dunque, al coniuge non affidatario dar prova che il figlio svolga un’attività lavorativa stabile e tale da garantirgli un sufficiente reddito proprio, non essendo sufficiente dimostrare che esso non viva più stabilmente con l’altro genitore.

D’altra parte, neppure la circostanza che il figlio percepisca una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione, è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, in ragione della loro stessa natura, consistenza e temporaneità. Pertanto, per far venir meno l’obbligo al mantenimento, non è sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorrendo, altresì, la prova della sua adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cassazione civile  sez. I, 14 aprile 2010, n. 8954).

In linea generale, infatti, l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli non cessa “ipso iure” con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi, ma perdura, immutato, fino a che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che sia stato posto in condizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa.