Archivio mensile 30 Marzo 2011

DiRaffaele Boccia

Sospensione della patente: permesso speciale per motivi di lavoro

Salve. Ieri mi è stata applicata la sospensione della patente per un’infrazione al codice della strada. La Polizia mi ha ritirato la patente dicendomi che mi arriverà la comunicazione della prefettura. Volevo sapere che tempi ci sono e se posso oppormi in qualche modo, considerando anche che l’auto è l’unico mezzo che mi consente di andare al lavoro (abito in una zona molto isolata). Grazie (Davide, email)

Gentile sig. Davide, il codice della strada prevede per alcuni tipi di violazioni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Per rispondere alle sue domande, posso dire che, a parte una contestazione di merito della violazione (lei non ritiene di aver commesso l’infrazione o ha delle scusanti) che va presentata con ricorso al Prefetto o al giudice di Pace, ma i cui tempi sono sempre piuttosto lunghi e quindi non le eviterebbero gli effetti della sospensione, a meno di non chiedere, in via d’urgenza, che il Giudice disponga la provvisoria sospensione della sospensione (mi scusi l’inevitabile gioco di parole), il Prefetto ha 15 giorni per emanare l’ordinanza di sospensione, con l’indicazione della durata della stessa.

Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (art.218, comma 2, codice della strada).

Pertanto, questo è il primo controllo da effettuare, perchè in mancanza dell’ordinanza del prefetto, può fare istanza alla prefettura per riavere subito la patente.

Venendo al secondo quesito, il legislatore ha tenuto in conto le particolari necessità di chi utilizzi l’auto per recarsi al lavoro ovvero per i lavoratori (madre o, in alternativa, padre) per l’assistenza ai minori con handicap, lo stesso art.218 c.d.s. consente a chi ha subito la sospensione della patente di presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

Questo speciale permesso di guida non può essere concesso nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente  e per non più di una sola volta in costanza della sospensione.

Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza che reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.

Per chi abusi di questo speciale permesso di guida, utilizzandolo fuori dai limiti previsti  dall’ordinanza del prefetto, la legge è molto severa, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano, inoltre, le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

DiRaffaele Boccia

Animali nel condominio: il divieto va deliberato all’unanimità

Segnaliamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. II, sentenza 15.02.2011 n° 3705) che ha stabilito che il divieto di tenere animali domestici all’interno della propria abitazione e nelle parti comuni del condominio deve essere deliberato con l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio stesso.

Il caso di specie trae origine dall’impugnazione di una delibera assembleare che, a maggioranza, aveva modificato una clausola del regolamento condominiale introducendo il detto divieto.

La Suprema Corte ha chiarito che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001); ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento.

Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993).

DiRaffaele Boccia

Responsabilità medica: operazione mal riuscita in clinica privata

buongiorno avvocato, x caso girando su internet ho visitato il suo sito e mi è sembrato subito interessante… volevo proporre un quesito e avere una risposta se possibile… essendomi operato di intervento chirurgico x eliminare un deficit visivo come la miopia… dopo un paio di mesi ho cominciato ad avere problemi x il distacco del vitro ….cosa che è andata peggiorando sempre più.. volevo sapere ho diritto ad un risarcimento essendo stato operato in una struttura privata dal chirurgo? e se si da chi? dal chirurgo o dalla struttura clinica? visto che io ho parlato solo con il chirurgo e con nessuno di questa clinica privata… ringrazio in anticipo x una risposta. arrivederci (P., email)

Gentile signore, in casi del genere, dopo aver visionato la documentazione medica, il consiglio che do è quello di andare a consulto da un medico specialista il quale potrà confermare l’esistenza del nesso causale tra la prestazione medica eseguita ed il danno lamentato, e redigere una relazione da utilizzare come punto di partenza per una causa per risarcimento dei danni.

Nel suo caso, potrebbe essere ravvisata una responsabilità della struttura sanitaria (o del medico) laddove il peggioramento ed il danno da Lei lamentato siano derivati da una non corretta esecuzione della prestazione sanitaria, cioè siano in qualche modo addebitabili ad una colpa del medico che l’ha operata ovvero ad un non esatto adempimento degli obblighi che ricadono sulla struttura sanitaria.

Difatti, bisogna considerare che, oltre al rapporto (ed al contratto) che sorge tra paziente e medico, si va ad instaurare anche un altro contratto (cd. di spedalità) tra la struttura ospedaliera, sia essa pubblica che privata, ed, appunto, il paziente.

Conseguentemente, può ravvisarsi anche nella condotta della clinica privata l’inadempimento di obbligazioni che le sono proprie nel rapporto anzidetto, a prescindere anche da una imperizia del personale medico nell’esecuzione dell’operazione.

In virtù del contratto, la struttura deve, infatti, fornire al paziente una prestazione assai articolata, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, prestazione definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di protezione ed accessori.

La valutazione su chi citare in giudizio, quindi, non può prescindere da una preliminare analisi degli specifici obblighi incombenti su medico e clinica e della loro eventuale violazione.

DiRaffaele Boccia

Il danno cagionato alla madre divorziata dal figlio maggiorenne

Buongiorno, sono una mamma divorziata con un figlio maggiorenne. La settimana scorsa ha avuto un incidente per asfalto scivoloso. La macchina ha subito un grosso danno. Vorrei sapere se il padre spetta la metà del danno in quanto la macchina è di mia proprietà? Grazie. cordiali saluti (Anna, email)

Gentile signora, se la responsabilità per il sinistro è addebitabile esclusivamente a suo figlio (e non, ad esempio alla condotta, anche concorrente, di altro automobilista), lui deve rispondere, in quanto maggiorenne, delle conseguenze della sua imperizia.

Chiunque, avendo la capacità di intendere e volere, cagiona ad altri un danno, è tenuto a risarcirlo: in questo caso, solo lei potrebbe richiedergli i danni, non potendo pretendere il risarcimento da nessun altro.

Suo marito è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, se non autosufficiente dal punto di vista economico, ma nel caso da lei prospettato ritengo che i danni esulano dal concetto di mantenimento e incombono esclusivamente sul ragazzo. Ritengo molto difficile poter sostenere che questo tipo di spesa, poichè cagionata a chi è tenuto al mantenimento, rientra tra quelle straordinarie, al pari di quelle mediche o di istruzione, cui ciascun genitore è tenuto a partecipare.

In tal senso, ho rinvenuto una pronuncia del Tribunale di Piacenza (sentenza del 02/02/2010 n. 82) che ha ritenuto che, laddove l’auto sia intestata alla madre e non sia normalmente in uso al figlio, la spesa per la riparazione della stessa non può essere considerata spesa straordinaria e, come tale, a carico dei genitori nella misura prevista nelle condizioni di separazione.

Piuttosto, se il sinistro si è verificato a causa di un’insidia presente sulla sede stradale (ad esempio, olio sulla carreggiata), potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell’Ente proprietario della strada (normalmente il Comune).

Per completezza, vale la pena ricordare che dal punto di vista penale non è punibile chi abbia commesso il reato di danneggiamento in danno di un parente prossimo (art.649 c.p.).

DiRaffaele Boccia

Deposito cauzionale nella locazione: chi lo restituisce in caso di successione di proprietari

Il mio inquilino mi ha comunicato che lascerà l’appartamento per motivi di lavoro, dandomi un preavviso di cinque mesi. Mi chiede anche la restituzione della cauzione, che però ha dato al vecchio proprietario, avendo io acquistato la casa quando già il contratto di locazione era in corso. Ma devo restituirla io o il vecchio proprietario? Grazie (Donato, email)

Gentile signore, in relazione al deposito cauzionale, nel caso di alienazione dell’immobile locato, l’acquirente subentra nei diritti e negli obblighi nascenti dal contratto di locazione, e così anche nell’obbligazione di restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore, a nulla rilevando che il venditore non abbia consegnato il relativo importo al momento del trasferimento di proprietà.

Infatti, può presumersi che l’importo della cauzione sia stato considerato in sede di pattuizione del prezzo di compravendita dell’immobile e solo se dall’atto di acquisto risulta che il venditore si è impegnato a corrispondere questa somma al conduttore lei potrà ritenersi liberato da questo obbligo. Diversamente, sarà lei a pagare, salvo il suo diritto di ritenere la cauzione in caso di danni all’immobile.

Va pure detto che il preavviso di cinque mesi che ha ricevuto non è regolare. Esso, se previsto in contratto, deve essere almeno di sei mesi; se non previsto, deve essere sempre di sei mesi e sorretto da gravi motivi. Il che significa che lei avrebbe diritto a vedersi pagato il canone per i sei mesi successivi alla ricezione della comunicazione. Dunque, lei potrebbe concordare con il conduttore la restituzione di una sola mensilità della cauzione (che, salvo patto contrario, è produttiva di interessi), imputando l’altra ad indennità per mancato preavviso.