Cessione di fabbricato, l’obbligo di comunicazione non esiste più

DiRaffaele Boccia

Cessione di fabbricato, l’obbligo di comunicazione non esiste più

Dallo scorso 21 giugno è venuto meno l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, che venne introdotto introdotto dall’articolo 12 del D.L. 59/1978, che imponeva di trasmettere alla Questura competente, entro 48 ore, il nominativo del nuovo soggetto che assumeva la disponibilità dell’immobile e l’esatta ubicazione di quest’ultimo.

La novità è stata introdotta con il decreto legge 20 giugno 2012 n.79.

Stessa cosa per i contratti di vendita di immobili. La registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque  diritti  immobiliari  assorbe l’obbligo previsto dall’art. 12 del D.L. 59 del 21.3.1978, convertito, con modificazioni, dalla legge 191 del  18.5.1978.

Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare le informazioni acquisite nel corso della registrazione nel sistema informativo dei contratti e a trasmetterle in via telematica al ministero dell’Interno.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che la sanzione originariamente prevista in caso di mancata comunicazione della cessione di fabbricato (pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1549,00) non può più trovare applicazione:

dal 7 aprile 2011, nei confronti dei locatori che abbiano provveduto alla regolare registrazione del contratto di affitto presso l’Agenzia delle entrate (è appena il caso di ricordare, a tal proposito, che, dal 1 luglio 2010 le richieste di registrazione dei contratti di locazione devono essere presentate con il nuovo mod. 69, in cui devono essere inseriti anche i dati catastali relativi agli immobili, mentre, in caso di cessione, proroga o risoluzione dei contratti registrati antecedentemente a tale data, deve essere trasmesso il nuovo modello CDC, sempre per la comunicazione dei dati catastali);

– dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), nei confronti dei venditori di immobili che abbiano proceduto alla registrazione del contratto di compravendita (solitamente, è il notaio rogante a provvedere a tale adempimento).

E’ stato, infine, chiarito che il predetto obbligo comunicativo, invece, non viene meno nell’ipotesi di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione.

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Info sull'autore

Raffaele Boccia administrator

Avvocato civilista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nola, mediatore professionista ex D. Lgs. 28/2010

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