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DiRaffaele Boccia

Cessione di fabbricato, l’obbligo di comunicazione non esiste più

Dallo scorso 21 giugno è venuto meno l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato, che venne introdotto introdotto dall’articolo 12 del D.L. 59/1978, che imponeva di trasmettere alla Questura competente, entro 48 ore, il nominativo del nuovo soggetto che assumeva la disponibilità dell’immobile e l’esatta ubicazione di quest’ultimo.

La novità è stata introdotta con il decreto legge 20 giugno 2012 n.79.

Stessa cosa per i contratti di vendita di immobili. La registrazione dei contratti di compravendita aventi Leggi tutto

DiRaffaele Boccia

Il pagamento all’agente di commercio senza autorizzazione non libera

Buongiorno. Sono titolare di una piccola ditta e ho acquistato, tramite un agente di commercio, della merce. Al momento del pagamento, l’agente mi ha chiesto di eseguire un bonifico a suo favore, applicandomi anche uno sconto. Dopo parecchi mesi, mi arriva una lettera della società venditrice che richiede il pagamento della fattura. Ho chiamato per chiarire, ma la società venditrice mi risponde che l’agente non aveva alcun potere di incassare e che devo pagare direttamente a loro. L’agente è divenuto irreperibile. Possibile che devo pagare due volte? (Victor, email)

Salve. Il pagamento effettuato nelle mani dell’agente libera l’acquirente solo a determinate condizioni.

In particolare, l’agente, che in generale non ha il potere di riscuotere i crediti (art.1744 c.c.), dovrebbe avere una specifica autorizzazione in tal senso dal venditore. E’ buona regola, dunque, prima di procedere al pagamento in favore del cd. “rappresentante”, accertarsi che egli abbia questo potere, magari, nel caso in cui l’agente non possa documentarlo, chiedendo al venditore di metterlo per iscritto (anche con fax).

Pagare direttamente all’agente è cosa da evitare, in quanto ci si espone al rischio di un doppio pagamento. Lei avrebbe potuto liberarsi consegnandogli un assegno non trasferibile all’ordine della venditrice, mentre accreditargli la somma sul suo personale conto corrente non la libera dall’obbligazione.

Inoltre, l’agente, seppure autorizzato a riscuotere, non può mai concedere scontri (nè dilazioni), che vanno concordati sempre col venditore.

Altro discorso è presentare una querela nei confronti dell’agente, in quanto nella sua condotta è ravvisabile senz’altro una truffa in suo danno.

DiRaffaele Boccia

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti sostituiscono altre a se stesse nella stipulazione

Salve. Mio padre si è rivolto ad un’agenzia mediatrice per l’acquisto di un immobile, ma dopo averlo visionato non se ne è fatto più nulla. Dopo oltre un anno ho acquistato io l’appartamento contattando direttamente la proprietaria che intanto aveva dismesso l’incarico all’agenzia. Adesso mio padre ha ricevuto una lettera dall’agenzia dove gli si chiede il pagamento della provvigione per l’affare da me concluso. Può darci un consiglio? (Pasqualino, email)

Fermo restando che le parti sono libere di concludere o meno l’affare, pur se l’affare proposto dal mediatore è del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate (e in questa seconda ipotesi spetta al mediatore solo il rimborso delle spese), il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti sostituiscono altre a se stesse nella stipulazione del contratto.

Anche se la mail non è precisa sul punto, devo presumere che lei si è avvantaggiato delle trattative instaurate dall’agente con suo padre e con la venditrice, portando a termine la conclusione del contratto al suo posto. Ebbene, se l’agenzia riuscisse a dimostrare questo in un eventuale giudizio, suo padre potrebbe essere condannato a corrispondere la provvigione dovuta per l’attività svolta dal mediatore.

La circostanza che l’incarico conferito dalla parte venditrice all’agente fosse scaduto è irrilevante, poichè il mediatore ha diritto alla provvigione anche se non abbia partecipato a tutte le trattative ed anche quando l’affare sia stato concluso dopo la cessazione dell’incarico, purché vi sia un nesso causale fra l’attività da lui svolta e la conclusione dell’affare.
Va pur detto, per completezza, che il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno dalla data di conclusione dell’affare, che, nel suo caso, decorre da quando lo stesso sia venuto a conoscenza della frode dei soggetti nell’affare intermediato. Mi sembra che solo questo dato potrebbe convergere a suo favore.