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DiRaffaele Boccia

Legge Pinto: indennizzo anche al contumace

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 4091/19 del 12 febbraio

La questione prospettata e, cioè, se il contumace abbia diritto all’equo indennizzo relativamente al tempo successivo alla morte dei propri congiunti parte del processo presupposto è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 585 del 2014, secondo cui: in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti – non assumendo rilievo né l’esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi – la decisione è, comunque, destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.

Pertanto, la tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è, comunque, destinata a esplicare i suoi effetti. E non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

DiRaffaele Boccia

Nuova famiglia di fatto? Si perde il diritto all’assegno

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

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DiRaffaele Boccia

La casa familiare va assegnata al genitore affidatario

Ancora confermato il consolidato orientamento secondo cui la casa coniugale resta assegnata al genitore cui vengono affidati i figli.

E’ quanto espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 settembre – 4 ottobre 2018, n. 24254.

In materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

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DiRaffaele Boccia

Anche la nonna acquisita ha diritto di vedere i nipoti

Così si è pronunciata la I sezione civile della Cassazione con l’ordinanza  7 giugno – 25 luglio 2018, n. 19780, con un interessante excursus nella normativa nazionale e in quella comunitaria.

Nel negare il diritto di visita dei nonni, erroneamente la Corte d’appello faceva leva esclusivamente sulla lettera della norma, che recita: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni». E siccome la ricorrente, seconda moglie del nonno, non è la nonna biologica delle due gemelline, ne ha tratto la conseguenza che la medesima, in quanto non legata alle stesse da una rapporto di parentela, non sarebbe titolare Leggi tutto