Archivio dei tag risoluzione

DiRaffaele Boccia

Il termine per pagare l’imposta di registro per la risoluzione della locazione

Se disdico il contratto di locazione, quanto tempo ho per pagare l’imposta per la risoluzione? (Biagio, email)

L’articolo 28 del dpr 131/86 recita pressappoco così…la risoluzione del contratto è soggetta a imposta fissa quando: (ipotesi 1) dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto (1456 c.c.); (ipotesi 2) è decisa consensualmente dalle parti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulato entro il secondo giorno non festivo successivo a quello di conclusione del contratto.

In ogni altro caso di risoluzione (ipotesi 3) diverso da quello che dipende da clausola o condizione risolutiva e quello di risoluzione consensuale) il relativo atto è comunque soggetto ad imposta fissa.

Qualora sia previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta di registro nella misura: (1) dello 0.5% se il pagamento è contestuale all’evento risolutivo; (2) del 3% se il pagamento è differito ed assume quindi la natura di un’autonoma disposizione patrimoniale.

E fino a qui abbiamo stabilito l’imposta dovuta (che per le locazioni di immobili è pari a 67 euro)…ci resta il termine…cioè quando si devono versare questi 67 euro?

L’articolo 17 del dpr 131/86 stabilisce che per la cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione e affitto di beni immobili sul territorio dello stato l’imposta dovuta per la registrazione deve essere liquidata e assolta dalle parti entro 30 giorni (la data di partenza è dunque quella da cui ha effetto la risoluzione).

L’attestato di versamento deve essere presentato all’ufficio territoriale dove è stato registrato l’atto originario nel termine di 20 giorni dal pagamento della risoluzione. Va bene anche spedirlo con raccomandata, che ha data certa.

Quando la locazione si protrae dopo la naturale scadenza del contratto questo può accadere: (a) senza la volontà del locatore; (b) col consenso tacito del locatore e del locatario, (c) indennità corrisposte in assenza di contratto (cosiddetto contratto in nero).

Nel primo caso, se il locatario corrisponde indennità senza titolo queste sono soggette ad imposta di registro pari al 3% dell’ammontare ricevuto da versarsi entro 20 giorni dal ricevimento (non scatta in questo caso il termine agevolativo dei 30 giorni proprio delle locazioni in quanto non trattasi giuridicamente di locazione).

Nel secondo e nel terzo caso le somme corrisposte sono assimilate a canoni di locazione e scontano l’imposta nella misura del 2% del canone annuo (anche se poi la durata è inferiore all’anno) da versarsi entro 30 giorni dall’inizio di questa “nuova locazione”.

DiRaffaele Boccia

L’inquilino non può subaffittare la casa senza il consenso del proprietario

Un vicino del mio inquilino mi riferisce che questo ha lasciato l’appartamento che gli ho concesso in locazione da tre anni e che gli sia subentrato un altro nucleo familiare, a quanto pare quello della sorella. Preciso che il primo continua a pagare regolarmente l’affitto ma io non ho dato mai nessun consenso a questa sostituzione. Posso chiedere lo sfratto del nuovo inquilino? (Nunzia, email)

La sublocazione totale dell’immobile è vietata dalla legge, a meno che non ne sia espressamente prevista la facoltà nel contratto o il locatore abbia (esplicitamente o implicitamente) acconsentito alla stessa.

Potrebbe ipotizzarsi una cessione del contratto tra vecchio e nuovo inquilino, per la quale è però necessario il consenso del proprietario, che a quanto pare manca. Tale consenso potrebbe desumersi anche tacitamente, come nel caso del locatore che abbia ricevuto il pagamento del canone locativo dal nuovo inquilino, per cui le consiglio di non accettare pagamenti da questi oppure, se lo facesse, imputarli per iscritto a pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione sine titulo dell’appartamento.

Lei, però, non può richiedere lo sfratto del nuovo inquilino, al quale non la lega alcun rapporto contrattuale, ma dovrà far valere l’inadempimento contrattuale nei confronti dell’inquilino originario oppure chiedere il rilascio nei confronti di chi occupa l’immobile in quanto lo fa senza alcun titolo.

Dato non trascurabile è, infine, la circostanza da lei riferita secondo cui il nuovo occupante potrebbe essere un familiare del vecchio inquilino.

In tal caso, spetta a lei provare l’esistenza della sublocazione (cosa mai semplice), perchè la legge presume la sublocazione (con prova del contrario a carico del conduttore) solo se l’immobile non risulti occupato da persone legate al contraente originario da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado o da persone al suo servizio.