Archivio per Categoria Imposte e tasse

DiRaffaele Boccia

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.

DiRaffaele Boccia

Ho diritto al rimborso dell’imposta di registro se l’inquilino muore?

Gentile Avvocato, il mio inquilino è deceduto da qualche giorno. Appena il mese prima avevo pagato la tassa di registro per l’anno in corso. Mi chiedevo se potevo avere un rimborso dall’Agenzia delle Entrate, anche parziale, e se sono tenuta a comunicare la cessazione del contratto. Grazie (Adele)

Suppongo che l’inquilino fosse single/vedovo/senza figli conviventi e che l’imposta di registro sia stata pagata anno per anno e non per tutta la durata del contratto. In questo caso non c’è rimborso! Lo prevede il D.P.R. 131/86.

Diversamente, nel caso di contratto risolto anticipatamente per il quale è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Quindi, se è stato versato solo l’anno in corso, niente rimborso e lo Stato ringrazia!

Se, invece, l’inquilino non era single, vedovo o comunque in casa rimane un parente, il contratto sopravvive e l’imposta per gli anni a seguire (fino alla naturale scadenza del contratto) è versata dal contraente sopravvissuto (locatore, nel nostro caso) che, poi, in virtù della obbligazione solidale, si rivale per il 50% sull’inquilino superstite.

Infine, sì, se il contratto finisce lì, va pagata l’imposta per la risoluzione, di importo fisso pari a € 67,00, entro trenta giorni, e poi bisogna portarne copia all’Ufficio.