Archivio dei tag separazione

DiRaffaele Boccia

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.

DiRaffaele Boccia

Separazione coniugale: a chi è assegnata la casa in mancanza di figli?

Salve. Io e mio marito intendiamo separarci consensualmente. Non abbiamo figli e siamo entrambi autonomi dal punto di vista economico. A chi spetta la casa coniugale, che è di proprietà comune? Grazie (Loredana)

La risposta è: dovete deciderlo voi.

Infatti, nel caso in cui la casa coniugale sia in comproprietà dei coniugi e non ci siano figli (lo stesso vale in presenza di figli autosufficienti economicamente e che vivano da soli), il giudice non può decidere in merito alle diverse autonome domande di assegnazione, stante lo scopo dell’assegnazione, che è quello di garantire ai figli una certà stabilità continuando a vivere nella casa familiare.

In mancanza di accordo tra i coniugi, gli stessi potranno chiedere la divisione dell’immobile dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all’altro coniuge o comunque figli con quest’ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge.

DiRaffaele Boccia

L’obbligo del mantenimento persiste quando il figlio si assenta per motivi di studio o percepisce una borsa di studio

Quando il genitore affidatario e il figlio coabitano, il primo, separato o divorziato, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte di quest’ultimo, ad essere legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, sempre che persista il rapporto di coabitazione .

Perchè ricorra il detto requisito della coabitazione, è sufficiente  che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (in tal senso, recentemente anche Cassazione civile  sez. I, 22 marzo 2010, n.6861).

Spetta, dunque, al coniuge non affidatario dar prova che il figlio svolga un’attività lavorativa stabile e tale da garantirgli un sufficiente reddito proprio, non essendo sufficiente dimostrare che esso non viva più stabilmente con l’altro genitore.

D’altra parte, neppure la circostanza che il figlio percepisca una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione, è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, in ragione della loro stessa natura, consistenza e temporaneità. Pertanto, per far venir meno l’obbligo al mantenimento, non è sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorrendo, altresì, la prova della sua adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cassazione civile  sez. I, 14 aprile 2010, n. 8954).

In linea generale, infatti, l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli non cessa “ipso iure” con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi, ma perdura, immutato, fino a che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che sia stato posto in condizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa.

DiRaffaele Boccia

Da quando decorre l’assegno di mantenimento

A dicembre ho l’udienza di separazione da mio marito. Ho intrapreso la via giudiziale. Volevo capire se l’assegno che dovrà versarmi decorre dalla udienza o posso chiedergli anche gli arretrati. Grazie (Manuela, email)

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, cioè dal giorno in cui è stata presentata l’istanza di separazione in Tribunale, sempre se in tale momento esistevano le condizioni per l’emanazione del relativo provvedimento.

Ciò non esclude il potere del giudice, nel successivo giudizio di merito, di graduare e differenziare nel tempo la entità dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli, modulandola in funzione del complesso dei dati concretamente accertati.

DiRaffaele Boccia

Di chi è la casa costruita coi risparmi dei coniugi sul terreno del marito

Sto per affrontare la separazione da mia moglie, con cui sono in comunione di beni, ed il punto critico è costituito dal fatto che io, qualche anno prima del matrimonio, ho acquistato un pezzetto di terreno su cui, dopo il matrimonio, con i guadagni miei e suoi, abbiamo costruito la nostra abitazione. Non abbiamo figli, lei ha deciso di andare a vivere altrove e adesso pretende la metà della proprietà della casa. La domanda è: mi spetta riconoscergli questo diritto?

Gentile signore, la questione che mi sottopone è stata oggetto, per il passato, di pronunce anche molto discordanti tra loro.

Premesso che, secondo il codice civile (art.179), lei è senz’altro proprietario esclusivo del terreno, avendolo acquistato prima del matrimonio, va precisato che l’art.177 comma 1, lettera a) del codice civile stabilisce che gli acquisti fatti dai coniugi durante il matrimonio, insieme o separatamente, entrano in comunione legale, con esclusione solo di quelli relativi a beni personali, mentre secondo l’art.934 del c.c. “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo che risulti dal titolo o dalla legge” (cd. accessione).

Come mi ha confermato con la sua seconda mail, dal titolo relativo al fabbricato non risulta che questo sia stato fatto rientrare nella comunione, per cui non resta che verificare se, alla luce delle recenti pronunce della Cassazione, la costruzione dell’immobile sul terreno di sua proprietà e costruito con l’apporto economico anche di sua moglie, che costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, rientri tra gli acquisti di cui all’art.177, cioè tra quelli che vanno a finire in comunione, o, invece, prevalga la regola dell’art.934, con conseguente sua esclusiva proprietà di terreno e fabbricato.

In altre parole, occorre capire se gli acquisti a cui fa riferimento l’art.177 c.c. siano solo quelli a titolo derivativo (ad es. contratto di compravendita) o ricomprendano anche quelli cd. a titolo originario, qual è l’accessione.
Recentemente la Cassazione, superando precedenti contrastanti opinioni, si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n.8662 del 3 aprile 2008) in senso assolutamente a suo favore.

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, su suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno dei coniugi appartiene solo a costui in virtù delle disposizioni generali sull’accessione, e, quindi, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, c.c.”.

Tanto perché il principio generale dell’accessione posto dall’art.934 c.c., che è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art.177, comma 1, c.c. sono solo quelli a calettare derivativo (tra le altre, Cass. 4 febbraio 2005 n. 2354).

Dunque, la costruzione è senz’altro di sua esclusiva proprietà e non ricade nella comunione legale.

Detto questo, per completezza, le evidenzio che sua moglie in ogni caso vanta nei suoi confronti il diritto di richiederle la metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione del manufatto (Cass. Sezioni Unite, 27 gennaio 1996 n.651, confermata da Cass. 4076/98, 8585/1999 e successive pronunce).